ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2012
IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2012

ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/017
presentato da
MIOTTO Anna Margherita
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera;
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame si stabilisce, all'articolo 14, comma 8, che sia i limiti di esposizione (20 V/m per la banda tra 3 MHz e 3 GHz) che i valori di attenzione (6 V/m, in relazione ad edifici con permanenza superiori alle quattro ore) devono essere misurati a 1,5 m sul piano di calpestio mentre, in base alle Linee Guida interministeriali applicative del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e in base alla successiva norma CEI 21, introdotta dalla legge n. 36 del 2001, la misura doveva risultare da una media delle rilevazioni su tre altezze: 1,10 m; 1,50 m; 1,90 m;
    sempre all'articolo 14, comma 8, lettera b), si stabilisce che: «nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore»;
    alla lettera c) si stabilisce che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
    la disposizione di cui al comma 8 lettera c) comporta che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione dei campi elettromagnetici, gli obiettivi di qualità siano innalzati attraverso la determinazione della media delle misure su 24 ore invece che su 6 minuti, come stabilito fino ad oggi dai regolamenti, e attraverso la misura a 1,5 m dal suolo invece che attraverso una media che includa anche le misure a 1,90 m e a 1,10 m, come stabilito fino ad oggi da una norma tecnica;
    le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica mondiale riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che i campi elettromagnetici non vanno sottovalutati rispetto alla salute umana ed ha inserito i campi a radiofrequenza (in particolare quelli emessi dai cellulari, ma l'agente fisico è lo stesso di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici oggetto del decreto ministeriale) fra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo a causa dell'aumento del rischio di tumori cerebrali come il glioma (40 per cento di rischio per un uso di 30 minuti al giorno per almeno 10 anni);
    la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 22 dicembre 2009 che condannò l'INAIL a corrispondere ad un manager la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80 per cento legata all'uso di cordless e cellulari per motivi professionali;
    il manager aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale (il neurinoma del Ganglio di Gasser);
    la sentenza rappresenta un decisivo passo verso il riconoscimento completo dei reali rischi per la salute da esposizione alle onde elettromagnetiche;
    le indicazioni fornite dal Consiglio d'Europa e dalla IARC/OMS indicano le radiofrequenze come possibili cancerogeni,

impegna il Governo

   a predisporre tutti gli elementi utili atti a condurre uno studio, anche a carattere epidemiologico, con cadenza annuale e per i prossimi dieci anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, in cooperazione con l'Istituto Superiore di Sanità, volto a monitorare l'andamento delle nuove installazioni in applicazione della normativa prevista dal decreto-legge in oggetto in riferimento in particolar modo alla salute della popolazione che abita e lavora in prossimità dei campi elettromagnetici;
   a valutare con tempestività gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative connesse all'esposizione degli obiettivi sensibili, asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, così come richiamati e descritti nella sentenza 7 ottobre 2003, n. 303, della Corte costituzionale precisando che in corrispondenza di tali edifici e delle aree di pertinenza e di uso anche esterno, devono essere comunque rispettati il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità come definiti nell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
9/5626/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, D'Incecco.