ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05423/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 685 del 13/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: VANALLI PIERGUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 13/09/2012


Stato iter:
18/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/09/2012
FANELLI TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/09/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/09/2012

ACCOLTO IL 18/09/2012

PARERE GOVERNO IL 18/09/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/09/2012

CONCLUSO IL 18/09/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05423/079
presentato da
VANALLI Pierguido
testo di
Martedì 18 settembre 2012, seduta n. 687

   La Camera,
   premesso che:
    il benzo(a)pirene è il componente più tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), è classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosità («cancerogeno per l'uomo») ed è immesso nell'atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico;
    al benzo(a)pirene è associato, secondo l'OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 nanogrammo a metro cubo della sua concentrazione nell'aria;
    studi epidemiologici hanno verificato che nei bambini esposti nella vita pressatale ad alte concentrazioni di IPA si possono determinare danni alla funzione immunologica del feto e successivamente un'aumentata suscettibilità del neonato e del bambino alle infezioni respiratorie con possibile riduzione del quoziente di intelligenza;
    l'Unione europea ha ritenuto «socialmente accettabile» un rischio unitario corrispondente al valore obiettivo di 1 ng/m3 per il benzo(a)pirene a valere dal 1° gennaio 2013. A livello nazionale, con decreto ministeriale del 25 novembre 1994 si stabiliva un obiettivo di qualità pari a 1 ng/m3 a partire dal 1° gennaio 1999 per le città con più di 150.000 abitanti. Tale obiettivo veniva confermato anche nel decreto legislativo n. 152 del 2007, che introduceva il «valore obiettivo» su tutto il territorio nazionale dal 2013. Con il decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato abrogato l'obiettivo di qualità del decreto ministeriale del 1994 e si è rimasti «senza limiti» stringenti per gli anni 2011 e 2012;
    in particolare l'ordinamento prevedeva per il benzo(a)pirene una specifica disciplina recata dal decreto legislativo n. 152 del 2007 che dava attuazione alla direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene, il quale, nel fissare per tale inquinante il raggiungimento dei valore obiettivo di un nanogrammo a metro cubo entro il 31 dicembre 2012 per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti faceva salve le norme del decreto ministeriale 25 novembre 1994 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti per le quali aveva pertanto confermato l'obiettivo di qualità (pari a 1 nanogrammo a metro cubo), previsto dal 1o gennaio 1999;
    da una relazione fornita presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza durante la seduta del 18 ottobre 2011 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzopirene, si è riferito, tra l'altro, che le dimensioni del problema recato dal benzo(a)pirene in Italia è assai rilevante, essendoci dati di 23 città su 48, con popolazione superiore a 150.000 abitanti, per le quali valeva l'obiettivo di 1 ng/m3, in cinque siti si superava l'obiettivo di qualità sopra riportato;
    per quanto riguarda Taranto, nel rione Tamburi, la media di benzo(a)pirene ha raggiunto quota 1,3 ng/m3 nel 2009 e 1,8 ng/m3 nel 2010, con picchi anche nel corso dell'anno 2011;
    simili superamenti dei valori di benzo(a)pirene nell'aria si riscontrano nella maggior parte delle aree nazionali in cui sono presenti industrie inquinanti, in particolare quelle metallurgiche e petrolifere;
    è assolutamente inderogabile assoggettare il benzo(a)pirene a norme il più possibile rigorose, in particolare anche per proteggere i più piccoli, che in determinati agglomerati urbani particolarmente inquinati dalla presenza di industrie continuano a subire i danni del benzo(a)pirene e a sentirsi privi delle opportune tutele,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative in ordine al vincolo di non superare il limite di 1 nanogrammo al metro cubo per il benzo(a)pirene valido per tutte le aree urbane del territorio nazionale.
9/5423/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanalli, Bitonci.