Legislatura: 16Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Primo firmatario: GIOVANELLI ORIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'entrata in vigore del comma 22 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta l'immediata soppressione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza anche nei confronti dei Presidenti, già in carica, dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di Provincia inferiori ai 250 mila abitanti;
appare dubbia la meccanica trasposizione dell'allocuzione di «ente territoriale non previsto dalla Costituzione» nei confronti delle circoscrizioni che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono identificati quali organismi di decentramento comunale;
risultano tutt'ora vigenti le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato decreto legislativo 267, relative alle indennità per i diversi responsabili delle amministrazioni locali e delle loro articolazioni;
ci si riferisce a un numero molto limitato di figure che, peraltro, avevano già avviato il loro incarico prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che più correttamente sarebbe stato opportuno farle valere a decorrere dei nuovi mandati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere la disposizione in questione, considerandone l'eventuale applicabilità a decorrere dei prossimi mandati.
9/5389/98. Giovanelli.