ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/093
presentato da
DELLA VEDOVA Benedetto
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge in esame, prevede che gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, siano ridotti del 5 per cento, con esclusione degli acquisti dei farmaci;
    l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce prodotto medicinale ogni «sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane»;
    la spesa per acquisti di vaccini è una componente della spesa farmaceutica sostenuta dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, come emerge peraltro anche all'articolo 15, comma 5 del decreto in oggetto, laddove è previsto che alla determinazione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera non concorrano alcune tipologie di farmaci, tra cui anche i vaccini (5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale);
    alcune aziende del Servizio sanitario nazionale, dopo l'entrata in vigore del decreto in oggetto, hanno impropriamente applicato la riduzione del 5 per cento, prevista per i contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, anche agli acquisti dei vaccini;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di adottare i provvedimenti per chiarire agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale che tra gli acquisti dei farmaci, esclusi dalla riduzione del 5 per cento, di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), sono compresi anche gli acquisiti dei vaccini.
9/5389/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Vedova.