ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 07/08/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012
FOLLEGOT FULVIO LEGA NORD PADANIA 07/08/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/08/2012
Resoconto PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto FOLLEGOT FULVIO LEGA NORD PADANIA
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/08/2012
Resoconto NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

NON ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RESPINTO IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/077
presentato da
PALOMBA Federico
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 14, comma 16, reca una norma interpretativa, stabilendo che per «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica», ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera (e non quelle in cui vi sono minoranze linguistiche riconosciute ex legge 482/1999);
    l'interpretazione riguarda l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 98/2011 (legge 111/2011), come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), che stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico in altri istituti;
    pertanto si riporta la base di calcolo per le Istituzioni scolastiche autonome al numero di 600 alunni, determinando di fatto la cancellazione di numerosi posti di lavoro nelle scuole, in particolare sarde e friulane, ed soprattutto la cancellazione di numerosi posti di lavoro degli operatori che avevano il compito di insegnare e di promuovere la cultura e la lingua sarda o friulana;
    infatti la relazione tecnica motiva tale interpretazione con il fatto che alcune regioni estendono il significato di «specificità linguistica» anche a territori dove si parla un particolare dialetto, utilizzando la legge 482/1999, relativa alle norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Specifica, poi, che sia la Sardegna che il Friuli Venezia Giulia hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole ed evidenzia che, utilizzando tali parametri, non si dimensioneranno almeno 40 scuole e, quindi, non si risparmieranno gli stipendi di 40 dirigenti scolastici e 40 dirigenti dei servizi generali e amministrativi;
    se è vero che il provvedimento del Governo Monti, in pratica, riguarda solamente la posizione di una quarantina di dirigenti scolastici nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Piemonte, è altrettanto vero che rappresenta un precedente pericoloso e inaccettabile tanto nella forma, quanto nella sostanza;
    la disposizione di cui all'articolo 14, comma 16 del provvedimento all'esame è percepita da tutti gli interessati come una mortificazione dell'autonomia speciale di alcune regioni mediante un autentico attacco frontale alle lingue minoritarie e alle loro scuole, già tanto penalizzate nel corso di questi ultimi anni;
    la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa all'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte dello Stato italiano – la CM/ResCMN(2012)10 del 4 luglio us, segnala i progressi e i punti critici rilevati all'interno dello Stato italiano nell'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali che riguarda le dodici comunità linguistiche riconosciute con la legge statale 482/99;
    il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa segnala con preoccupazione che, tra le altre cose, «rimane limitata la partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze ai processi decisionali tanto su scala locale che statale», «gli sforzi per sviluppare e rafforzare l'insegnamento delle/nelle lingua minoritarie sono ostacolati dalla riduzione delle risorse e da investimenti insufficienti da parte delle autorità» e che «i sostanziosi tagli operati e i ritardi nel trasferimento dei fondi hanno causato problemi e ritardi nel rafforzamento delle garanzie legali relative all'uso pubblico delle lingue minoritarie, all'insegnamento di/in tali lingue, ai mezzi di comunicazione in lingua minoritaria e allo sviluppo culturale delle comunità di minoranza» e chiede dunque che «il sistema di finanziamento e le procedure per la distribuzione delle risorse stanziate venga rafforzato e reso più stabile»,

impegna il Governo

ad intervenire, nelle sedi opportune, affinché sia mantenuta la regola che fissa come base di calcolo per le Istituzioni Scolastiche Autonome il numero minimo di 400 alunni in ragione dell'appartenenza alle minoranze linguistiche tutelata dalla Costituzione, dalla Convenzione Quadro delle Minoranze Nazionali e dalla Carta Europea delle lingue minoritarie in corso di ratifica nel Parlamento Italiano insieme alle altre lingue di cui alla Legge 482/99.
9/5389/77Palomba, Monai, Pes, Follegot, Contento, Pili, Nizzi, Paladini.