Legislatura: 16Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 07/08/2012 DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 07/08/2012 PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2012 POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012
ACCOLTO IL 07/08/2012
PARERE GOVERNO IL 07/08/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede all'articolo 5, comma 8, per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob, l'obbligo alla fruizione di ferie, riposi e permessi senza dar luogo in nessun caso alla c.d. «monetizzazione», cioè a trattamenti economici sostitutivi;
tale disposizione si applica anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame; la corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile;
considerato che:
i lavoratori precari della pubblica amministrazione sono già ampiamente danneggiati sotto il profilo economico dal reiterarsi dei contratti a termine che impedisce loro la maturazione dell'anzianità retributiva;
l'indennità di disoccupazione che interviene a sostegno del reddito all'interruzione del contratto, anche per chi risulti in possesso dei requisiti più favorevoli, non arriva mai a superare l'80 per cento della media retributiva stipendiale;
in particolare per i lavoratori precari della scuola con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), o con incarichi di supplenze brevi, l'applicazione della disposizione in oggetto comporterà l'obbligo di usufruire delle ferie nel corso dell'anno scolastico, mettendo a repentaglio l'ordinaria attività didattica delle scuole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di valutare gli effetti delle disposizioni richiamate sul personale precario, al fine di adottare le opportune iniziative, anche legislative, indirizzate ad escludere i lavoratori precari, e in particolare i lavoratori precari della scuola, dall'ambito di applicazione della disposizione citata in premessa, anche al fine di non ostacolare lo svolgimento regolare delle attività didattiche delle scuole.
9/5389/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Rota, Zazzera, Di Giuseppe, Paladini.