ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: RIA LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto RIA LORENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/060
presentato da
RIA Lorenzo
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, con gli articoli 16-20 si pone l'obiettivo di razionalizzare e ridurre la spesa degli enti territoriali, intervenendo in modo significativo sull'ordinamento istituzionale di tali enti;
    in particolare, l'articolo 19 contiene nuove disposizioni in materia di Unioni di Comuni, che spingono verso l'esercizio associato di funzioni e servizi, mentre l'articolo 20 prevede un utile e importante sostegno ai processi di fusione volontaria realizzati dal 2012 in poi, attraverso un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;
    già da tempo l'ordinamento italiano si è diretto verso l'incentivazione e la promozione delle forme di aggregazione degli enti locali, giungendo addirittura a prevedere – nell'ultimo anno – Unioni di Comuni forzose per la gestione assodata di tutte le funzioni comunali fra i comuni di minori dimensioni e comunque vincolando i comuni fino a 5000 abitanti (che rappresentano la grande maggioranza dei comuni italiani) ad individuare obbligatoriamente forme di gestione assodata delle loro funzioni fondamentali;
    già negli anni ’90, con l'articolo 26 della legge n. 142/90, il legislatore disponeva che la costituzione di Unioni fra Comuni dovesse avvenire «in previsione di una loro fusione» e che «entro dieci anni dalla costituzione dell'unione» dovesse procedersi alla fusione, pena lo scioglimento dell'Unione stessa;
   considerato, inoltre, che:
    le attuali e note difficoltà della finanza pubblica e la stretta dai punto di vista dei contributi statali impongono agli enti locali da un lato di contribuire, secondo le loro possibilità, al miglioramento dello stato dei conti pubblici attraverso scelte che comportano economie di spesa e risparmi, e dall'altro di ricercare nuove modalità di finanziamento per investire sul territorio;
    le fusioni di comuni rappresentano un importante strumento di cooperazione fra enti locali, con il quale si raggiunge il massimo livello di aggregazione possibile e si producono evidenti vantaggi dal punto di vista economico-finanziario, della programmazione e della gestione ed erogazione dei servizi al cittadino;
    esistono oggi nel Paese tantissime Unioni di Comuni costituite, ex articolo 32 TUEL, da moltissimi anni, che hanno raggiunto un importante livello di collaborazione ed operano mediante strutture stabili e collaudate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nella disciplina delle Unioni, nel senso di prevedere che i Comuni che partecipano ad una Unione costituita, ai sensi dell'articolo 32 del TUEL, da oltre dieci anni, deliberino nel senso di pervenire ad una fusione, attraverso il ricorso alla regione di appartenenza che deve procedere alla consultazione delle popolazioni interessate, ai sensi dell'articolo 133 Cost. secondo comma, e che in mancanza di questa deliberazione le Unioni si sciolgano.
9/5389/60Ria.