ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/030
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   considerato che:
    in un Paese come l'Italia, nella maggioranza dei casi, alla provincia corrispondo retaggi storici e realtà territoriali consolidati da secoli;
    l'articolo 17 del provvedimento in esame provvede al riordino delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in base al quale ciascuna regione trasmette al Governo una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, nel rispetto dei requisiti minimi di dimensione territoriale e di popolazione, a seguito della quale il Governo emana il provvedimento di riordino; la norma si applica anche alle province delle Regioni a statuto speciale, sia pure sotto forma di autonoma riorganizzazione;
    l'articolo 10 provvede alla riorganizzazione degli uffici territoriali dello Stato, in sostanza riformando le prefetture che restano legate alla dimensione provinciale; di conseguenza riducendo le province, avremo una riduzione anche delle prefetture, salvo casi eccezionali; più in generale con la riorganizzazione delle province dovranno essere riorganizzati gli uffici corrispondenti alle loro funzioni, sia trasferendoli a Regioni e comuni, sia adeguandoli alla nuova realtà territoriale;
    il comma 4-bis dell'articolo 17 prevede che in ciascuna provincia riformata, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;
    nulla dispone i provvedimento in materia di denominazione delle province riformate, né in materia di uniforme distribuzione sul territorio degli uffici provinciali riformati o trasferiti ad altri enti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di prevedere, nell'applicazione dell'articolo 17 del provvedimento in esame, che le regioni possano stabilire, sentiti i consigli provinciali uscenti, la denominazioni delle nuova provincia e che denominazioni, salvo il caso in cui sia stabilite ex novo, non possono coincidere con quella di una delle province accorpate, ma possono consistere nella sommatoria delle precedenti denominazioni;
   a tener conto della necessità di assicurare l'invarianza dei servizi ai cittadini e, per quel che riguarda i territori interessati, della necessità di una distribuzione uniforme degli uffici e dei servizi rimasti in carico alle province o trasferiti ad altri enti, valutando l'opportunità di mantenere, per taluni servizi e funzioni, delle sedi distaccate, qualora non comportino maggiori oneri di finanza pubblica o minori risparmi.
9/5389/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo, Garofalo, Catanoso, Germanà.