ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERARDI AMATO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/024
presentato da
BERARDI Amato
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una serie di disposizioni di rilievo sul personale docente delle scuole e sul personale nei ruoli degli ausiliari tecnici e amministrativi impiegati negli istituti scolastici;
    il personale tecnico-pratico è alla base della tenuta del sistema pubblico, in quanto preposto alla gestione di una realtà di grande rilevanza, come la scuola, che deve essere sostenuta con forza, per creare le premesse per un rilancio del Paese;
    sotto il profilo del personale tecnico della scuola, si ricorda che l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha stabilito il trasferimento degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti);
    per una serie di interpretazioni giuridiche contrapposte, il personale ITP – dopo una prima fase in cui ha avuto il riconoscimento – ha poi visto negato il diritto alla ricostruzione della propria carriera, dando vita a un contenzioso che è giunto sino in sede europea;
    occorre, dunque, trovare una soluzione equilibrata per questa delicata e annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte;
    sotto questo profilo, le possibili soluzioni che sono state ipotizzate nei periodi più recenti – tra cui quelle che vorrebbero far confluire il personale ITP nell'ambito del personale ATA – non appaiono assolutamente condivisibili;
    si ricorda, peraltro, che proprio a sostegno del personale ITP e dei diritti degli insegnanti interessati si è pronunciata – con l'assenso del rappresentante del Governo – anche la XI Commissione (Lavoro) della Camera, che ha approvato all'unanimità, lo scorso 25 luglio 2012, la risoluzione Giammanco 8-00196,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di salvaguardare la competenza e la professionalità maturate dagli ITP nel corso degli anni e ad impedire il transito degli stessi al ruolo del personale non docente ATA, anche per evitare che si creino disagi nell'andamento della vita scolastica.
9/5389/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Berardi, Pagano, Vincenzo Antonio Fontana.