ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/019
presentato da
PALMIERI Antonio
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    le istituzioni scolastiche italiane e i corsi di lingua e cultura italiane all'estero sono ad oggi regolati dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla parte V del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    la presenza di istituzioni scolastiche e di iniziative di formazione al di fuori del territorio metropolitano nacque storicamente con l'intento di fornire risposte alle esigenze dei figli dei nostri immigrati per consentire di non perdere le loro radici culturali e di reinserirsi nella società italiana in caso di rientro in Italia. Rispetto al momento storico di nascita della legge 3 marzo 1971 n. 153, la situazione è radicalmente mutata per il progressivo trasformarsi delle caratteristiche sociali e culturali degli italiani all'estero;
    il comma 11 dell'articolo 14 del decreto in esame apporta modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 626, comma 1, riducendo da 100 a 70 unità i dirigenti scolastici assegnati al servizio all'estero e all'articolo 639, comma 3, stabilendo il limite massimo di 624 unità per il personale docente e non in servizio all'estero;
    il comma 12 dell'articolo 14 dello stesso decreto-legge prescrive che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possano essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possano essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di definire un percorso di riforma organica e sistemica delle scuole italiane all'estero e della presenza italiana nel settore dell'istruzione, della formazione e dell'insegnamento della lingua e cultura italiana all'estero.
9/5389/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Centemero.