ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/153

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/153
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha un contenuto estremamente vasto e complesso con norme orientate a favorire la riduzione della spesa pubblica;
    vi è straordinaria necessità e urgenza di provvedere a dare effettività alle norme in materia di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e, in generale, di limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;
    a norma dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno o da più organismi, qualora tali emolumenti o retribuzioni siano comunque a carico delle finanze pubbliche;
    occorre dare effettività a tali norme anche applicando tali disposizioni al personale chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di prevedere con atto avente forza di legge, che il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonché di quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95;
    a prevedere che tale disposizione di legge si applichi solo qualora il trattamento sia superiore, che in tal caso si riduce al predetto limite e ad escludere, in ogni caso, che trattamenti inferiori possano essere elevati a tale limite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    ad escludere, dal predetto limite, deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni;
    a prevedere un limite massimo per i rimborsi spese, che devono essere comunque documentati e motivati.
9/5389/153. (Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato.