ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/129

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/129
presentato da
BRAGANTINI Matteo
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame n. 95 del 2012 reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che dovrebbero garantire invarianza dei servizi ai cittadini;
    con le disposizioni introdotte dall'articolo 17 il Governo intende procedere al riordino delle Province e delle loro funzioni;
    il complesso delle disposizioni di revisione della spesa pubblica avrebbe l'intento di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali pubbliche, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato;
    la necessità di operare un riequilibrio territoriale nel processo di revisione della spesa delle amministrazioni statali ha investito anche la questione della riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado compresi nel territorio provinciale, con l'emanazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo atto n. 494, su cui la Commissione giustizia della Camera ha reso il proprio parere il 1o agosto 2012 a seguito di un dibattito che ha evidenziato nel provvedimento numerosi aspetti problematici;
    l'esame dei profili finanziari di tale provvedimento rileva come le risorse derivanti dalla riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado concorrano al raggiungimento degli obiettivi fissati in via generale per il Ministero della giustizia, con effetti positivi per le casse dello Stato quantificabili in circa 2,9 milioni di euro per l'anno 2012, 17,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014;
    tuttavia, il provvedimento utilizza come parametro di riferimento l'ambito territoriale della provincia senza affrontare la questione, al di là degli aspetti di risparmio stimati, della prevista loro razionalizzazione subordinata ad un complessa procedura di consultazione tra Governo ed enti territoriali, con una tempistica di carattere meramente ordinatorio ancora non ben definita e senza considerare che la prevista soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale va valutata alla luce delle peculiari esigenze dei diversi territori;
    andrebbero individuate con più attenzione tutte le situazioni territoriali che necessitano di un presidio giudiziario e che invece ne risultano private, operando un approfondito distinguo tra sezioni di tribunale superflue e le tante che invece rispondono a reali e concrete esigenze dei cittadini, peraltro procedendo ad un'efficiente parametrazione sulla base di quella che sarà definita, al termine della procedura di riordino delle province, come nuova organizzazione degli ambiti provinciali;
    si rilevano, in particolare, incongruità tra alcuni principi e criteri direttivi della suddetta delega rispetto alla totale revisione dell'istituto della provincia ora in corso, che finiscono necessariamente per condizionare il nuovo assetto della geografia giudiziaria;
    con il riordino delle province sarà poi necessario provvedere ad una revisione degli altri uffici territoriali del Governo, come prefetture, questure, sedi Inps, Agenzie del territorio ed altri, che non potrà non incidere anche sull'operatività e funzionalità delle sedi dei tribunali,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi dei provvedimenti citati di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento al riordino degli enti provinciali e degli uffici giudiziari di primo grado previsti in ambito provinciale e presso i capoluoghi di provincia, e a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative al fine di adeguare l'esercizio della delega prevista per il nuovo assetto giudiziario territoriale con il riordino delle province di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
9/5389/129. (Testo modificato nel corso della seduta) Bragantini.