ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI ALBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/012
presentato da
GIORGETTI Alberto
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, al comma 3, individua le pubbliche amministrazioni e comunque i soggetti pubblici per i quali, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
    il citato articolo 8, comma 3, disegna, altresì, un meccanismo secondo il quale nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure sopra indicate. A tal fine è previsto che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno;
    a tal fine, fermo restando la necessità che ogni amministrazione o comunque soggetto pubblico che ricade nell'ambito di applicazione del citato articolo 8, comma 3, deve provvedere a garantire risparmi di spesa, con riguardo a quelle per consumi intermedi, in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, va comunque chiarito che per quei soggetti pubblici che ricevono un trasferimento dal bilancio dello Stato non sufficiente a coprire interamente la riduzione percentuale introdotta ai sensi della disposizione in esame, gli stessi provvedono, in ogni caso, ad assicurare i risparmi riferiti alla spesa per consumi intermedi nella medesima misura di cui all'articolo 8, comma 3, senza che possano ipotizzarsi nicchie di «comodo» con l'esclusione di taluno dei soggetti complessivamente richiamati nel citato comma 3 di fronte ad una disposizione cogente e necessaria per il controllo della spesa pubblica senza interpretazioni elusive di sorta, prioritariamente attraverso l'eliminazione del trasferimento a carico delle finanze pubbliche fino al suo integrale azzeramento e, per la parte eventualmente eccedente, con la corrispondente sterilizzazione delle altre forme di finanziamento alle quali gli stessi ricorrono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della Pubblica Amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che la fase attuativa della disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame sia coerente con quanto specificato nelle premesse senza elusioni di sorta.
9/5389/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti.