Legislatura: 16Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2012 POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012
ACCOLTO IL 07/08/2012
PARERE GOVERNO IL 07/08/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, legge di riforma del mercato del lavoro delega il governo a riformare i servizi per l'impiego; la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;
il provvedimento in esame prevede all'articolo 17 il riordino delle province e delle loro funzioni e nulla dice in merito al destino dei servizi per l'impiego;
attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle province e sottoposti alla regolamentazione regionale;
il mercato del lavoro è per sue dimensioni provinciale e sovraprovinciale, neanche nelle grandi città ha dimensioni comunali;
si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra con attualmente 2.800.000 disoccupati e in tal situazione anche le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;
la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;
questi servizi, per generale considerazione, abbisognano di investimenti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale e per tali servizi la legge n. 92 del 2012 prevede la definizione di livelli essenziali;
un eventuale loro trasferimento ai comuni è in contraddizione con le reali dimensioni del mercato del lavoro e comporterebbe un aumento dei costi per la necessità di implementazione del personale specialistico adeguato al raggiungimento dei livelli di servizio attesi;
i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato regioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento qui espresse tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.
9/5389/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi.