ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/095
presentato da
DI GIUSEPPE Anita
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del mercato del lavoro, all'articolo 4, commi dal 16 al 23, contiene disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e dimissioni in bianco;
    nel nostro ordinamento non è richiesto un requisito di forma né una modalità di esercizio del recesso dal rapporto di lavoro e ciò si presta facilmente ad abusi, il più comune dei quali è probabilmente quello conosciuto con l'espressione di «dimissioni in bianco». Questa pratica è tristemente nota e diffusa più di quanto possa apparire dalle statistiche, cui spesso sfugge;
    accade che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro faccia firmare al lavoratore o alla lavoratrice un foglio bianco che al momento opportuno utilizzerà per mascherare il licenziamento da false dimissioni volontarie e sottrarsi alle conseguenze di un licenziamento illegittimo;
    la gravità e la frequenza di questa pratica ha portato il legislatore ad intervenire già tre volte;
    il primo intervento è contenuto nell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con il quale sono state tutelate le donne lavoratrici durante il periodo di gravidanza e la lavoratrice o il lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, prevedendo che le dimissioni volontarie debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio;
    il secondo intervento contenuto nell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006, con il quale è stata stabilita la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio – purché segua la celebrazione – ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro;
    il terzo intervento contenuto nella legge n. 188 del 2007, con la quale era stato introdotto un meccanismo procedurale diretto a porre un rimedio generale contro le dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice, nel caso in cui la legge o il contratto prevedano l'utilizzo della forma scritta ai fini della validità dell'atto;
    l'ultima legge citata è stata abrogata dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 poco tempo dopo la sua entrata in vigore, mentre continuano ad applicarsi le misure contro il licenziamento durante la gravidanza o l'ingresso in famiglia dell'adottato e in occasione delle nozze;
    il provvedimento in esame reintroduce una disciplina per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, prevedendo che le dimissioni devono sempre essere convalidate secondo una delle modalità stabilite. Al contempo sostituisce il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, riscrivendo la disciplina per la tutela contro i licenziamenti in caso di gravidanza o neo-genitorialità;
    appare tuttavia che il nuovo meccanismo introdotto possa prestarsi a raggiri;
    ad esempio la semplice apposizione di firma in calce del lavoratore alla comunicazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale non è sufficiente a scongiurare la pratica delle dimissioni in bianco;
    al contempo se il lavoratore non firma la dichiarazione di dimissioni evidentemente non vi è la volontà pertanto il rapporto di lavoro non può considerarsi «risolto» con una penalizzazione per il lavoratore che manifesta l'abuso con la non sottoscrizione della comunicazione di risoluzione,

impegna il Governo

ad avviare un confronto con le parti sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, per verificare l'efficacia e l'efficienza delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, in particolare valutando con esse la possibilità di introdurre nuovi sistemi che consentano la verifica della data e della veridicità delle dimissioni contestualmente all'invio della comunicazione del datore di lavoro.
9/5256/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe, Paladini.