ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PATARINO CARMINE SANTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 27/06/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Fasi iter:

RITIRATO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/009
presentato da
PATARINO Carmine Santo
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, in una prospettiva sostanzialmente di crescita;
    il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in particolare, ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi ad alcune categorie di soggetti: in particolare, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, « ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
    alla luce di tale disposizione, quindi, sono stati, di fatto, esclusi dalle previste deroghe in materia di applicazione della riforma pensionistica quei lavoratori – appartenenti alla categoria della mobilità ordinaria – che non maturano i requisiti di accesso al pensionamento durante il periodo di mobilità, (in alcuni casi per pochi mesi) pur avendo accettato nella prospettiva di poter accedere alla pensione dopo un breve periodo di attesa a fine mobilità, ai sensi della normativa previgente;
    al di là delle note polemiche demagogiche che hanno avuto origine dalla diffusione di stime numeriche diversamente interpretate, è importante ribadire che il problema generale riveste un'importanza sociale e politica fondamentale;
    a prescindere dalle mere compatibilità finanziarie, è doveroso mettere in campo tutte le iniziative utili a garantire che la riforma pensionistica varata sia, nel tempo, «equa» e «sostenibile», ad assicurare una maggiore ed effettiva «certezza» del diritto nonché a rimuovere le non poche disparità di trattamento che di fatto potrebbero generarsi;
    a tal fine, è necessario superare il vincolo della maturazione del «diritto» alla pensione entro il periodo di mobilità e mantenere, piuttosto, la vigenza del contenuto degli accordi stipulati, soprattutto per non trascurare quei lavoratori che, non direttamente interessati dalle attuali misure di salvaguardia, meritano, tuttavia, una particolare attenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune ed adeguate misure, anche di carattere normativo, volte ad estendere la deroga di cui al comma 14, lettera a), dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche a quella platea di soggetti che, collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, maturano i requisiti per il pensionamento non durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
9/5256/9Patarino, Muro, Di Biagio.