ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/085

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/085
presentato da
MONAI Carlo
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame sostituisce gran parte dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sostituendo con 10 nuovi commi i primi 6 attualmente in vigore;
    sul nuovo articolo 18 molto si è scritto, discusso e ci si è scontrati perché nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo che dovessero risultare illegittimi non sempre è previsto il reintegro nel posto di lavoro (tutela reale);
    nel nuovo articolo 18 scompare inoltre la possibilità per il lavoratore di optare, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale che l'articolo 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, nella formulazione attualmente vigente, riconosce in tutti i casi in cui il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro;
    in base al nuovo articolo 18 l'indennità pari a 15 mensilità spetta solo nel caso di reintegrazione disposta a seguito di dichiarazione di nullità del licenziamento perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto. Non spetta più nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, per i quali rimane il risarcimento del danno, che nel caso di nullità del licenziamento si aggiunge all'indennità;
    va aggiunto che sono elementi di novità comuni ai vari casi di licenziamento illegittimo:
     a) il fatto che nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo secondo comma) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo quarto comma), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo settimo comma);
     b) l'introduzione di una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza applicazione di sanzioni o indennità (decimo comma);
    intervenendo in sede di replica al termine della discussione generale, il Ministro Fornero ha dichiarato che l'approccio del Governo all'articolo 18 non è stato di tipo ideologico e che quello dell'articolo 18 non è il problema che attanaglia il nostro mercato del lavoro, come peraltro confermato anche dalle organizzazioni datoriali in varie dichiarazioni;
    essendo questa la situazione, non appare comprensibile la ragione per la quale si sono volute ridurre le garanzie in favore delle lavoratrici e dei lavoratori in presenza di un licenziamento che un giudice abbia dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che il motivo illegittimamente addotto dal datore di lavoro sia riconducibile, in maniera falsa evidentemente, alla categoria dei motivi economici o della riorganizzazione dell'impresa,

impegna il Governo

ad aprire subito un tavolo di concertazione con le parti sociali al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare una disciplina più attenta al rispetto dei diritti fondamentali e indisponibili delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di licenziamenti individuali.
9/5256/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Monai, Paladini.