Legislatura: 16Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Primo firmatario: PORCINO GAETANO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) INTERVENTO PARLAMENTARE 27/06/2012 PORCINO GAETANO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 27/06/2012 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 27/06/2012
NON ACCOLTO IL 27/06/2012
PARERE GOVERNO IL 27/06/2012
RESPINTO IL 27/06/2012
CONCLUSO IL 27/06/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 26, prevede che, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ove ricorrano almeno due delle tre condizioni elencate alle lettere a), b), c) dello stesso comma, siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
la finalità del disegno di legge è evidentemente quella di porre un freno al deprecabile fenomeno delle cosiddette «finte partite IVA», tuttavia nel caso in cui questa situazione sia accertata, il giudice non potrebbe più riqualificare il rapporto di lavoro come di collaborazione coordinata e continuativa, perché la modifica introdotta gli impone di qualificarlo come rapporto di collaborazione coordinata e continuata;
questa innovazione determina una violazione palese dei principi generali del nostro ordinamento che considerano il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro base e normale nel nostro ordinamento che ricorre – o al quale ci si rifà – tutte le volte che non vi siano le specifiche ragioni previste dalla legge perché si possa ricorrere ad altre tipologie contrattuali;
peraltro non vi è alcuna connessione tra un rapporto di lavoro subordinato mascherato da partita IVA e un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non è neppure logicamente comprensibile come l'uno possa risolversi nell'altro, se non immaginando che con ciò si vogliano limitare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
appare evidente che una tale disposizione non sarebbe in grado di superare un vaglio di costituzionalità,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle norma richiamata in premessa al fine di correggere nel primo provvedimento utile quel che, ad avviso del presentatore, deve essere considerato un errore, ribadendo la possibilità che il giudice, nel caso in cui riconosca la falsità del rapporto di lavoro a partita IVA possa ordinarne la trasformazione anche in un rapporto di lavoro subordinato.
9/5256/78. Porcino, Paladini.