ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2012

NON ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RESPINTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/065
presentato da
ALESSANDRI Angelo
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   esaminato l'articolo 4, comma 31, lettera b) del disegno di legge in esame, che interviene sui rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in sede di giudizio, prevedendo che il committente imprenditore o datore di lavoro sia sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore e che l'azione esecutiva possa essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore (come attualmente previsto) ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori;
   considerato che l'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore (come attualmente previsto) ma anche quello di eventuali subappaltatori e che il committente non è tenuto (come attualmente previsto) ad indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi;
   considerato altresì che la norma, pur nei giusti interessi dei lavoratori, se applicata male, potrebbe comportare il fallimento di tante piccole imprese che vivono con il subappalto, scaricando su tali imprese responsabilità dell'appaltatore;
   considerato che ai sensi della lettera a) dello stesso comma 31, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono fissare metodi e procedure attraverso i quali l'impresa committente possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, affinché nei contratti collettivi nazionali di lavoro siano previsti forme di controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice da parte del committente imprenditore o datore di lavoro, allo scopo di evitare il più possibile ricadute inopportune di responsabilità sui subappaltatori.
9/5256/65Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.