ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARTINI FRANCESCA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/059
presentato da
MARTINI Francesca
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è stato introdotta la lettera e-bis) al comma 14 dell'articolo 24 (nuova disciplina previdenziale) del decreto-legge 201/2011, che ha previsto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica;
    tale norma che consente ai lavoratori del settore pubblico e privato, che assistono figli gravemente disabili e che fruiscono del congedo biennale retribuito, di andare in pensione con i requisiti antecedenti le novità introdotte dalla recente riforma del sistema previdenziale se maturati nel periodo del congedo, ha generato una serie di profili di criticità tali da rendere gli effetti della sua applicazione parziali ed iniqui;
    sono oramai quasi diciotto anni, senza che mai si sia riusciti a terminare l'iter, che in Parlamento si discutono proposte di legge volte ad prevedere una disciplina di prepensionamento per i familiari che assistono un proprio parente gravemente disabile;
    è necessario dare effettiva concretezza al diritto già espresso all'articolo 7 della legge 104/1992 che disciplina che la cura e la riabilitazione della persona diversamente abile si realizzino con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia;
    è prioritario attivare strategie a più livelli che permettano il mantenimento delle persone disabili all'interno del proprio nucleo familiare, perché disattendere il principio della valorizzazione e del supporto del nucleo familiare, a cui il cittadino disabile appartiene, significa ostacolare il processo di integrazione sociale. È, pertanto, un dovere fondamentale del legislatore in questa ottica strutturare interventi che allentino le tensioni cui è sottoposta la famiglia in presenza di componenti bisognosi di assistenza e di cure per compiere gli atti quotidiani della vita,

impegna il Governo

a promuovere politiche di tutela per le famiglie che si fanno carico di persone gravemente disabili, in particolar modo introducendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per i lavoratori con figli gravemente disabili, una specifica esenzione dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale introdotta ex articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.
9/5256/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Martini.