ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/031
presentato da
GOISIS Paola
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    le domande di quiescenza già inoltrate sono 27.751 di cui 21.112 riguardano i docenti, 5.336 gli ATA, 35 il personale educativo, 207 i docenti di religione e 1.061 i dirigenti scolastici;
    in Lombardia le suddette domande si attesterebbero a circa 2.485: il 105,65 per cento di quelle previste; in Piemonte su 950 domande attese ne sarebbero giunte 1157: il 121,79 per cento; in Veneto su 1171 ne sarebbero giunte 1382: il 118,02 per cento; la riforma pensionistica pur salvaguardando la cosiddetta «Quota 96» (60 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi effettivi, oppure 61 anni di età e 35 di contributi), non ha tenuto conto della specificità della scuola, dal momento che i requisiti dovevano essere conseguiti entro il 31 dicembre 2011;
    pur constatando che l'articolo 24, comma 3 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il dipendente pubblico che ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti nell'anno d'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non toccare i diritti quesiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non poteva, a nostro avviso, essere presa in considerazione per il personale della scuola, le cui cadenze lavorative e pensionistiche sono regolate non secondo l'anno solare, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, ma secondo l'anno scolastico;
    non è un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in pensione dal 1o settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino al 31 agosto successivo, indipendentemente dall'età anagrafica da maturare anche al 31 dicembre seguente (articolo 509, d.lgs. 297/1994; articolo 59, comma 9, legge 449/1997; articolo 1, comma 6, lettera c, legge 243/2004 come modificata dal comma 3, articolo 2, legge 247/2007; articolo 1, comma 21 legge 148/2011), poiché per il mondo della scuola, le cadenze lavorative e pensionistiche sono regolate non secondo l'anno solare, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, ma secondo l'anno scolastico;
    la data del 31 dicembre 2011, è peraltro incongruente poiché coloro che possedevano i requisiti ad hoc erano già in pensione da tre mesi, cioè dal primo settembre del 2011. Per i lavoratori della scuola è da sempre esistita la regola – confermata dal comma 9 dell'articolo 59 della legge 449/1997 – che si è collocati a riposo il 1 settembre di ogni anno scolastico purché il requisito dell'età anagrafica sia raggiunto entro la fine dell'anno solare;
    il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 non potrebbe, a nostro avviso, prevedere il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013 per il personale della scuola – donne – che matura il requisito di 57 di età e 35 di contributi a partire dal 1o gennaio 2012, per una presunta applicazione dell'articolo 1, comma 21 della legge 148/2011, disapplicato peraltro dall'articolo 24, commi 5 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012;
    le cosiddette «nuove regole» in materia pensionistica, alterando la durata del rapporto di lavoro privano inoltre i lavoratori della scuola di un trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, modificando non solo la stabilità economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti, poiché il patto siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente implica la giusta remunerazione di una vita di lavoro; il vice ministro al Lavoro e alle Politiche sociali, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo, ha posto l'accento sulla bontà della «Riforma Fornero» che consentirebbe di stabilire un ricambio intergenerazionale, senza considerare che il corpo docente del comparto scuola è popolato da sessantenni, costretti dalle «nuove regole» a rimanere in servizio, impedendo così la stabilizzazione dei giovani precari,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare l'opportunità di procedere alla modifica dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, anche al fine di ripristinare un diritto soggettivo legato alla specificità della organizzazione del mondo della scuola, nel rispetto del principio d'uguaglianza, della parità di trattamento, della ragionevolezza legislativa.
9/5256/31Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.