Legislatura: 16Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Primo firmatario: MOLTENI LAURA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/06/2012 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012
ACCOLTO IL 27/06/2012
PARERE GOVERNO IL 27/06/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012
CONCLUSO IL 27/06/2012
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 42, con riferimento alla materia dei licenziamenti per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (attualmente prevista dalla normativa vigente nelle imprese sopra i 15 dipendenti) e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo e un massimo di sei e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale;
considerato che tale disciplina non trova applicazione qualora il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi sia anche un difetto di giustificazione del licenziamento;
valutato che quest'ultima fattispecie suscita perplessità per l'ampiezza del potere discrezionale riconosciuta al giudice in siffatta ipotesi;
valutato che suscita perplessità la scelta di spostare l'onere della prova sul lavoratore, poiché nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale che prevedevi reintegro nel posto di lavoro,
impegna il Governo
a valutare nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, gli effetti applicativi della disposizione in materia di licenziamenti, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare la disciplina del licenziamento individuale come sopra segnalato, al fine di assicurare comunque una tutela adeguata e certa del lavoratore senza che ciò comporti eccessive rigidità a danno del datore di lavoro e del mercato.
9/5256/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Laura Molteni.