ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05178/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 17/05/2012


Stato iter:
17/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/05/2012
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/05/2012
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 17/05/2012
Resoconto D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/05/2012

NON ACCOLTO IL 17/05/2012

PARERE GOVERNO IL 17/05/2012

RESPINTO IL 17/05/2012

CONCLUSO IL 17/05/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05178/009
presentato da
MONAI Carlo
testo di
Giovedì 17 maggio 2012, seduta n. 634

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento al nostro esame istituisce l'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili e sull'attuazione degli accordi diretti a sostenerne l'accesso al credito;
    la costituzione dell'Osservatorio dovrebbe contribuire all'avvio di virtuosi processi di autoriforma e miglioramento delle pratiche gestionali da parte delle banche, in tal modo creando le condizioni per il superamento delle situazioni di criticità in cui versano attualmente le piccole e medie imprese italiane;
    attraverso il monitoraggio delle condotte delle banche, si dovrebbe agevolare l'accesso delle imprese – soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni – al credito, contribuendo a stimolare e favorire la crescita economica del Paese;
    una simile struttura fu creata già nel 2009 ad opera dell'allora Ministro dell'economia. L'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedeva al comma 6 che presso le Prefetture venisse istituito uno speciale osservatorio;
    dopo poco meno di due anni di attività si è deciso di farne cessare l'operatività, senza che, per la verità, nessuno lo abbia difeso e rivendicato l'utilità. L'obiettivo delle riunioni dell'Osservatorio regionale sul credito, convocate periodicamente nelle sedi delle prefetture italiane, era monitorare la situazione dell'accesso al credito per le famiglie e le imprese, segnalare le situazioni di credito «difficile», facilitare il dialogo tra banche, imprese e associazioni di categoria. Pochi, però, secondo i rapporti conclusivi delle stesse prefetture, i risultati raccolti in diciotto mesi scarsi di attività;
    le prefetture liguri hanno dichiarato che in un anno e mezzo, sono state 25 le segnalazioni ricevute, di cui 14 da Genova. Identica situazione nel Trentino Alto Adige. In Veneto l'unico merito dell'osservatorio, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla prefettura, è stata la segnalazione di alcune situazioni, isolate, a rischio usura, e poco altro;
    al di là dell'attività di monitoraggio, è mancata la reale capacità di intervento della struttura prefettizia. Come confermato in un intervista a Il Sole 24 ore di febbraio 2012, da un funzionario della prefettura di Palermo, «lo strumento ha funzionato, ma andare oltre le semplici segnalazioni, in Sicilia per lo più riferite alla difficoltà di pagamento da parte della pubblica amministrazione, non era possibile, dati i limiti operativi dell'organismo stesso»;
    non si può, dunque, tacere il dubbio che anche al nuovo Osservatorio possa toccare la stessa sorte;
    secondo l'Antitrust, per assicurare il perseguimento di tali rilevanti obiettivi, affinché l'Osservatorio possa operare in modo ancor più efficace nell'ostacolare situazioni di ingiustificata mancata concessione o revoca del credito, potrebbe essere opportuno introdurre strumenti adeguati a garanzia dell'incisività della sua azione;
    infatti, la norma, in merito, si limita a prevedere che le banche interessate siano tenute a fornire all'Osservatorio tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni del diniego o della revoca del credito, senza che tale obbligo sia assistito da alcuna misura sanzionatoria nel caso in cui le banche non vi ottemperino,

impegna il Governo

all'introduzione di uno specifico potere sanzionatorio per le ipotesi in cui le banche omettano o ritardino di fornire le informazioni e le motivazioni richieste, sul modello dei poteri sanzionatori già ad essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
9/5178/9
Monai, Barbato, Messina, Paladini.