Legislatura: 16Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Primo firmatario: TOGNI RENATO WALTER
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 17/05/2012 RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 17/05/2012 STEFANI STEFANO LEGA NORD PADANIA 17/05/2012 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 17/05/2012
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 17/05/2012
CONCLUSO IL 17/05/2012
La Camera,
premesso che:
le azioni di contraffazione perpetrate ai danni delle nostre imprese stanno causando un grave danno all'economia nazionale, sia in termini di riduzione della competitività sia di mancate entrate fiscali;
da anni il settore del design è nel mirino di aziende che operano in modo scorretto nel mercato, con la conseguenza che molte imprese di settore, già fortemente indebolite a causa della mancanza di liquidità, rischiano la chiusura;
il Governo ha recentemente approvato una norma che mira ad ottenere un'estensione dei periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di design tutelate dal diritto d'autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001;
l'intervento del Governo, in sostanza, consente alle imprese di continuare a copiare gli oggetti delle più importanti aziende italiane di design fino al 2014 e annulla il valore economico di tutti quei prodotti di design italiano che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo e sono stati determinanti per lo sviluppo della nostra economia;
la norma in questione risulta anche contraria alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza 27 gennaio 2011, in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano sul cosiddetto caso Flos, ha espressamente escluso la legittimità di una moratoria sull'applicazione della protezione del diritto di autore delle opere di design,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di tutela delle imprese contro la contraffazione nel settore del design, in modo conforme a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza dei 27 gennaio 2011.
9/5178/30. Togni, Fava, Rivolta, Stefani, Bitonci.