ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05178/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 17/05/2012


Stato iter:
17/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/05/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/05/2012

PARERE GOVERNO IL 17/05/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/05/2012

CONCLUSO IL 17/05/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05178/014
presentato da
PIFFARI Sergio Michele
testo di
Giovedì 17 maggio 2012, seduta n. 634

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
    occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
    l'Antitrust, con numerosi provvedimenti, ha valutato la scorrettezza del comportamento posto in essere da diverse banche e, in particolare, il fatto che i professionisti, in violazione del c.d. decreto Bersani bis (articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, modificato prima dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, e poi dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2002, n. 2 e modificato dal decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102), impedissero o rendessero oneroso per i consumatori, già titolari di un mutuo ipotecario acceso presso altro istituto, l'effettuazione dell'operazione di cosiddetta portabilità attiva e l'adozione di comportamenti finalizzati ad ostacolare o rendere oneroso per il proprio cliente mutuatario il trasferimento ad altro istituto bancario del proprio mutuo, inquadrabili, quindi, nell'ambito della cosiddetta portabilità passiva;
    ad oggi l'intera disciplina richiamata è stata, peraltro, trasfusa nell'articolo 120-quater «Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità» del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario),

impegna il Governo

a verificare l'attuazione delle norme in vigore sulla portabilità dei mutui ed a prendere le opportune iniziative al fine di rendere effettiva la loro applicazione, valutando anche l'opportunità di adottare pesanti sanzioni a carico degli istituti di credito che impediscono o rendono oneroso per i titolari di un mutuo ipotecario il trasferimento ad altro istituto bancario del proprio mutuo.
9/5178/14
Piffari, Barbato, Messina, Paladini.