ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05049/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 612 del 27/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 27/03/2012


Stato iter:
27/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/03/2012
Resoconto FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/03/2012

PARERE GOVERNO IL 27/03/2012

DICHIARATO DECADUTO IL 27/03/2012

CONCLUSO IL 27/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5049/1
presentato da
DOMENICO SCILIPOTI
testo di
martedì 27 marzo 2012, seduta n.612

La Camera,
premesso che:
i recenti dibattiti e le vicende giudiziarie relative alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni per uso elettorale, ripropongono all'attenzione del Legislatore due aspetti del problema: il primo riferito all'obbligo per i partiti ed i gruppi politici di indicare fin da subito, sui moduli, i nominativi dei candidati; il secondo relativo alla severità delle sanzioni in caso di riscontrate irregolarità, sanzioni che il Parlamento aveva attenuato votando la legge 2 marzo 2004 n. 61, dichiarata, successivamente, parzialmente incostituzionale;
la Corte con sentenza n. 394 del 2006 ha infatti ritenuto che le pene minori previste dalla citata legge fossero in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sottolineando come vi fosse «una palese dissimmetria tra il trattamento sanzionatorio riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate (nella stessa legge) a fini di descrizione delle condotte incriminate»;
in altri termini la legge 61 del 2004 è stata censurata non perché ha trasformato il reato di falso elettorale da delitto in contravvenzione attenuandone la pena (discrezionalità che come è noto rientra nelle prerogative del Legislatore), ma per aver «agganciato» l'ipotesi punitiva a norme di carattere generale che prevedono pene più severe per la stessa tipologia di reati;
l'esigenza di introdurre sanzioni meno afflittive aveva trovato ampi consensi nei due rami del Parlamento perché è notorio che la raccolta delle sottoscrizioni è attività assai delicata che può avere pesanti ricadute sugli organizzatori della lista e sugli autenticatori, che assai di frequente operano in condizioni difficili;
a tal proposito non va sottaciuto che è prassi mettere in uso moduli per la raccolta delle sottoscrizioni privi dei nomi dei candidati, per poi procedere ad una regolarizzazione postuma; se però si considera che il periodo di raccolta delle sottoscrizioni ha una durata di sei mesi è facile immaginare che qualche cambiamento o integrazione nelle liste debba e possa avvenire e che quindi l'attuale regolamento è concepito per essere violato e così esporre organizzatori ed autenticatori a conseguenze sia amministrative (ricusazione lista) che penali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ripresentare un testo che rispettoso delle indicazioni della Corte costituzionale si collochi in modo equilibrato tra la dismessa legge n. 61 del 2004 (per la parte dichiarata incostituzionale) e le gravi sanzioni previste dall'articolo 100 decreto del Presidente della Repubblica 30 febbraio 1957 n. 361 (elezione della Camera dei deputati) e dall'articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1990 n. 570 (elezione delle amministrazioni comunali);
a valutare l'ipotesi, per essere in sintonia con la pronuncia della Consulta, che i reati di falsità riferiti alle liste ed alle sottoscrizioni elettorali conservino la loro «natura speciale» rispetto alle fattispecie ordinarie previste dal codice penale (falso ideologico e falso materiale) e, conseguentemente, per eliminare ogni dubbio, valutare se introdurre un inciso normativo che escluda per legge il concorso formale tra reato «elettorale» ed il reato «generalizio» di falso ideologico (articolo 479 del codice penale);
a valutare la possibilità di rivedere la norma che prevede che i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni debbano contenere in modo preventivo anche il nome o i nomi dei candidati.
9/5049/1.Scilipoti.