Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 21/03/2012 Resoconto MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012 Resoconto MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA DICHIARAZIONE VOTO 22/03/2012 Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 21/03/2012
DISCUSSIONE IL 22/03/2012
NON ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RESPINTO IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
considerato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge del 24 gennaio 2012, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, all'articolo 35 sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
determinato come il ripristino del regime di Tesoreria Unica supera il sistema di Tesorerie mista, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 279 del 1997 con il quale veniva stabilito che mentre le entrate degli Enti Locali, derivanti da assegnazioni e contributi proveniente da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d'Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti;
valutato che con il ritorno della Tesoreria unica il tesoriere dell'ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente amministrato e l'unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti, privando così, di fatto, gli enti di quell'autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i Comuni erano riusciti, grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l'affidamento del servizio di tesoreria il quale, ora, dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso dell'1 per cento previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d'Italia per ciascun Ente;
rammentato che le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione della norma come disciplinata ora saranno evidenziabili sia con un minore introito a favore dell'ente, in ragione dei minori tassi d'interesse minori applicati dalla Banca d'Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini di pagamenti favore dei fornitori,
impegna il Governo
a rivalutare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 35 del provvedimento in esame e relative al ripristino della tesoreria unica per gli enti locali si applichi, in virtù della difficile situazione economica nella quale si trovano oggigiorno gli enti locali, per il solo esercizio 2012.
9/5025/96.Montagnoli, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.