ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/93
presentato da
ROBERTO SIMONETTI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
preso atto che il Governo all'interno del decreto-legge 201/2011 recante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» tra le diverse misure finalizzate, ha anche previsto la reintroduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;
rammentato come il Governo precedente aveva soppresso l'ICI sulla prima casa e che la riforma federalista intrapresa con la Legge delega 42/2009 aveva annunciato, a partire dal 2014, l'introduzione di una nuova imposta, l'IMU, che escludeva le prime abitazioni e il cui gettito sarebbe stato introitato dai Comuni al fine d, consentire di dare agli enti le risorse finanziarie ed economiche necessarie per conseguire quell'autonomia fiscale fondamentale per giungere alla piena realizzazione del federalismo fiscale e che, pertanto, la reintroduzione dell'imposta sulla prima abitazione, oltre a non porsi nella prospettiva della riforma federalista, rappresenta un evidente aggravio economico per i cittadini, costretti a pagare un nuovo contributo;
esaminato come, nel dispositivo del Governo e negli intendimenti dello stesso, il gettito dell'imposta sulla prima abitazione è devoluto ai comuni così che l'imposta diventa per gli enti locali stessi, e nonostante la riduzione al fondo di riequilibrio, una voce di entrata di estrema importanza;
valutato che la difficile situazione economica nella quale si ritrovano gli enti locali è dovuta anche alla difficile e complessa situazione riguardante il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno e che richiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica crea notevoli difficoltà alle amministrazioni locali, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;
considerato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 35 sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
valutato che 11 regime di tesoreria mista, introdotta con il citato decreto legislativo n. 249 del 1997, ha rappresentato un punto fondamentale per la realizzazione di una maggiore autonomia delle amministrazioni territoriali e locali, dal momento che con tale regime è stato consentito agli enti di poter versare almeno le proprie entrate non più nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma presso i tesorieri dei singoli enti, permettendo così agli stessi di realizzare sulle disponibilità presso il proprio tesoriere interessi più elevati di quelli altresì riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi;
stabilito che è opinione diffusa come il pagamento dell'imposta unica e debba avvenire tramite il modulo F24 ma che, ad oggi, non è ancora chiaro se il contribuente dovrà effettuare il pagamento dell'imposta dovuta con un unico codice tributo o con due diversi codici tributi, uno intestato al Comune ed uno allo Stato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse a favore del Comune e derivanti dall'applicazione dell'IMU, siano versate nel conto fruttifero dell'ente locale presso la Banca d'Italia.
9/5025/93.(Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.