ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/009

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALBINI TEA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/9
presentato da
TEA ALBINI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 35 dispone che fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime misto di tesoreria previsto per le regioni e gli enti locali si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
tale disciplina consentirà l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi di euro, come stimato nella Relazione tecnica, quale media delle risorse detenute presso il sistema bancario da regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, università e dipartimenti universitari;
il versamento deve essere effettuato per il primo 50 per cento delle somme liquide ed esigibili a far data dal 29 febbraio e per il restante 50 per cento a far data dal 16 aprile;
tale obbligo sembra configurare una violazione delle disposizioni costituzionali, in particolare degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono il principio di equiordinazione fra i livelli di governo, piena autonomia nello svolgimento dei poteri e delle finzioni assegnate, nonché autonomia normativa in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle stesse funzioni. A questo si aggiunge una chiara lesione dei principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione e delle relative norme legislative di attuazione in ordine all'autonomia di entrata e di spesa propria dei comuni che ha come precondizione organizzativa la piena disponibilità e gestione delle somme liquidi ed esigibili;
tale previsione, ledendo l'autonomia potestativa ed organizzativa del comune, interviene in importanti rapporti contrattuali in corso, in quanto la tesoreria comunale è stata individuata dopo lo svolgimento di una gara pubblica e la conseguente sottoscrizione di un contratto. Tale rapporto contrattuale verrebbe così ad essere modificato ope legis, configurando così ipotesi di inadempimento a carico di una parte contrattuale, al di fuori della sua volontà;
tali somme costituiscono risorse proprie degli enti, da versare sul sottoconto fruttifero, su cui pertanto lo Stato dovrà corrispondere un interesse pari attualmente all'1 per cento, e fino al completo riversamento delle suddette risorse sulle contabilità speciali, per far fronte ai propri pagamenti, gli enti ed organismi pubblici devono utilizzare prioritariamente le risorse esigibili depositate presso tesorieri e cassieri, trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale;
i contratti di tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi e che, in mancanza di un accordo tra le parti, si attribuisce agli stessi enti ed organismi il diritto di recedere dal contratto;
l'eventuale risoluzione delle convenzioni tra le autonomie territoriali e gli istituti di credito oggi incaricati di svolgere il servizio di tesoreria locale comporterà, a carico degli enti territoriali, una perdita sia per ciò che concerne gli interessi attivi sia per quanto concerne gli interessi passivi, a fronte della necessità di reperire finanziamenti sul mercato;
gli enti locali con valutazioni di rating molto basse si troveranno ad affrontare notevoli difficoltà quando cercheranno di ottenere finanziamenti o reperire anticipazioni sul mercato per sopperire alle conseguenti crisi di liquidità;
il passaggio al nuovo sistema di tesoreria unica potrebbe comportare sofferenze per le piccole banche con vocazione territoriale, il cui fatturato è in gran parte determinato dal servizio di tesoreria in favore dei piccoli comuni;
appare evidente il grave pregiudizio economico e finanziario a carico della finanza comunale, nonché per l'intero sistema economico e produttivo locale;

impegna il Governo:

a ridurre al minimo indispensabile l'efficacia temporale della disposizione, anticipando ad una data precedente al 31 dicembre 2014, il termine di scadenza del nuovo regime di tesoreria unica;
a prevedere meccanismi che consentano alle Regioni e agli enti locali di non subire penalizzazioni nella remunerazione, in termini di interessi attivi, delle risorse allocate sulle rispettive contabilità;
ad adottare misure che consentano alle Regioni e agli enti locali di reperire finanziamenti sul mercato a condizioni non svantaggiose, in termini di interessi passivi, rispetto a quelle fornite dalle tesorerie locali, evitando altresì che si verifichino forme di penalizzazione per gli enti con valutazioni di rating critiche;
a salvaguardare la posizione degli istituti bancari a vocazione territoriale per i quali una quota consistente del fatturato deriva dallo svolgimento del servizio di tesoreria in favore delle piccole realtà comunali e locali, anche al fine di evitare che le sofferenze di liquidità del sistema bancario si riverberino in ulteriori restrizioni nell'accesso al credito delle imprese e delle famiglie;
a prevedere che una quota significativa delle risorse per il rifinanziamento del fondo residui perenti venga destinata, in via prioritaria, al pagamento dei residui in conto trasferimenti delle regioni e degli enti locali al fine di consentire agli stessi di procedere al pagamento dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei loro confronti, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi;
a predisporre i provvedimenti necessari a chiarire le modalità applicative di tale previsione, elaborando altresì parametri di individuazione delle priorità di pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese verso gli enti locali (esempio anzianità del credito, esigenze di liquidità dell'impresa, eccetera);
ad adottare in tempi rapidi il decreto attuativo dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ripartisce gli enti sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità ivi indicati;
ad adottare in tempi rapidi i decreti attuativi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di rendere tempestivamente operativi i meccanismi ivi previsti di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
ad adottare le opportune misure, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, per attenuare i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per gli enti locali.
9/5025/9.Albini, Cenni, Marco Carra, Codurelli.