Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: NICOLUCCI MASSIMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012 GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012
ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
il testo originario del decreto stabiliva in 5 giorni il termine entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per consentire al perito assicurativo di prendere visione del danno;
la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, ha ridotto a due giorni il predetto termine;
sottrarre le cose danneggiate alla perizia costituisce uno dei modi più diffusi per frodare o speculare sull'esistenza e sull'entità del danno;
il termine di due giorni rende del tutto impossibile effettuare la perizia dalla ricezione in compagnia, all'inoltro al perito, al successivo contatto con il danneggiato per l'appuntamento i due giorni sono già passati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre almeno il termine di cinque giorni previsto dal testo originario del decreto.
9/5025/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicolucci, Abrignani, Girlanda.