ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: NICOLUCCI MASSIMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/6
presentato da
MASSIMO NICOLUCCI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il testo originario del decreto stabiliva in 5 giorni il termine entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per consentire al perito assicurativo di prendere visione del danno;
la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, ha ridotto a due giorni il predetto termine;
sottrarre le cose danneggiate alla perizia costituisce uno dei modi più diffusi per frodare o speculare sull'esistenza e sull'entità del danno;
il termine di due giorni rende del tutto impossibile effettuare la perizia dalla ricezione in compagnia, all'inoltro al perito, al successivo contatto con il danneggiato per l'appuntamento i due giorni sono già passati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre almeno il termine di cinque giorni previsto dal testo originario del decreto.
9/5025/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicolucci, Abrignani, Girlanda.