ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CARELLA RENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/59
presentato da
RENZO CARELLA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 65, comma 1, del decreto in esame, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce, a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha recepito la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico prevedendo la definizione di un nuovo sistema di incentivi per le fonti rinnovabili;
in particolare, per gli impianti solari/fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'articolo 10 del decreto legislativo 28 del 2011 prevede, al comma 4, alcune condizioni per l'accesso agli incentivi statali: a) la potenza nominale di ciascun impianto non deve essere superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente;
tali condizioni non si applicano: ai terreni abbandonati da almeno cinque anni (comma 5) e agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (29 marzo 2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1o gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2012 (comma 6);
a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 2 dell'articolo 65 fa salvo il regime transitorio previsto dal citato comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
il termine di 60 giorni per l'entrata in esercizio dell'impianto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 65 come condizione per l'applicazione della condizione di esclusione di cui al comma 6 del decreto legislativo 28 del 2011 non appare essere coerente con i tempi di effettiva realizzazione delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che per gli impianti già inclusi nel registro GSE, sia nell'allegato A che nell'allegato C al 31 dicembre 2011, che abbiano già ottenuto un titolo autorizzatorio definitivo oppure che abbiano già iniziato i lavori, sia data la possibilità di completarli e di connetterli alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2012 indipendentemente dalla loro potenza e dal regime del terreno su cui incidono.
9/5025/59.Carella.