Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: BRATTI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012 BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012 DOZZO GIANPAOLO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) ILLUSTRAZIONE 22/03/2012 Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012 Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 22/03/2012
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012
ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25, comma 1, del provvedimento in esame apporta alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei servizi pubblici locali, novellando il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette, incentivando le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;
tra le tante innovazioni contenute nella norma in esame alla disciplina dei servizi pubblici locali, una riguarda la misura della soglia per l'affidamento dei servizi a società pubbliche, che è ridotta da 900 mila a 200 mila euro annui riducendo, in tal modo, ulteriormente le ipotesi in cui gli enti locali possono ricorrere agli affidamenti in house e, di converso, ampliando gli spazi per l'adozione di meccanismi di concorrenza per il mercato;
se l'obiettivo dichiarato dalle disposizioni in discorso è condivisibile, altrettanto vero è che per quanto riguarda i servizi pubblici locali, occorre garantire che, nella verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, si compia una valutazione degli effettivi benefici per la comunità locali derivanti dalle diverse opzioni al fine di prevedere il ricorso a modalità di affidamento a società a capitale interamente pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», quando tale modalità risulti la più idonea a garantire un servizio idoneo ai bisogni, avuto riguardo non solo all'efficienza e alla redditività, ma anche agli effetti positivi che si produrrebbero sulla qualità del servizio; a tal fine doveva essere correttamente valutata la possibilità di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, consentendo, per quanto riguarda in particolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento secondo il modello comunitario «in house providing» al verificarsi di determinate condizioni:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
b) il reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
e) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifiche effettuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
si tratta di obiettivi e livelli di efficienza raggiunti da numerose imprese pubbliche del settore, in particolare da diverse realtà operanti nella regione Veneto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di un chiarimento interpretativo riguardante l'articolo 25, in cui si chiarisca che dei servizi a rete fa parte anche la gestione dei rifiuti e che la norma che prevede la possibilità dell'in house per tre anni come strumento di aggregazione della gestione vale anche per i rifiuti.
9/5025/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Bratti, Rubinato, Benamati, Realacci, Dozzo.