ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/52
presentato da
RAFFAELLA MARIANI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione del «Tribunale delle imprese» ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003, disponendo, altresì, l'istituzione di tali sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che finora ne erano sprovvisti;
tra le altre sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture ma solo per quei contratti di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
restano pertanto escluse dalla competenza del Tribunale delle imprese la maggior parte delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove sussista la giurisdizione del giudice ordinario, come sarebbe stato, invece, opportuno allo scopo di ridurre il ricorso all'arbitrato, garantendo comunque la rapidità dei tempi per la soluzione delle controversie;
se è vero che il ricorso all'arbitrato può servire ad evitare i lunghi tempi processuali che caratterizzano i nostri tribunali, è altrettanto vero che spesso gli «effetti collaterali» generano ulteriori e più preoccupanti conseguenze. Analizzando gli elementi che emergono con chiarezza dalle relazioni annuali dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, infatti, emerge che:
i costi dell'arbitrato sono altissimi (dato 2010), si va dai 2.933.048,47 euro spesi dall'amministrazione per i compensi dei collegi arbitrali, ai 475.869.668,44 euro, somma che riassume tutte le condanne delle stazioni appaltanti, dunque comprensiva di compensi degli arbitri (e più in generale le spese per il funzionamento del collegio), condanna nel merito, spese per consulenze tecniche eccetera;
l'amministrazione pubblica soccombe nei giudizi arbitrali nella quasi totalità dei casi, diretta conseguenza di tale dinamica è un maggior costo degli appalti pari al 30 per cento. Inoltre, in caso di contenzioso, la durata dei lavori, normalmente notevolmente superiore a quella preventivata, aumenta dell'11 per cento;
solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo;
i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte ad estendere ulteriormente le competenze del tribunale delle imprese comprendendo tutte le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove sussista la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo, conseguentemente, il ricorso all'arbitrato;
a valutare, comunque, la possibilità di ridurre sensibilmente il ricorso all'arbitrato nelle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sia parte una amministrazione aggiudicatrice o un organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 3, commi 25 e 26 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, prendendo, eventualmente, in considerazioni le proposte formulate in più sedi, anche nelle audizioni presso la Camera dei deputati, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
9/5025/52.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani.