ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
21/03/2012
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 21/03/2012

CONCLUSO IL 21/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/49
presentato da
CHIARA BRAGA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerose norme che incidono sulle finanze locali, quali, ad esempio, quelle sui servizi pubblici locali, sulla trasparenza dei costi sostenuti per le locazioni, sull'imposta comunale sugli immobili non commerciali;
il decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) disciplina agli articoli 87 e 87-bis rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti: nel primo caso la domanda viene presentata agli enti locali previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in base al quale le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; nel secondo caso si prevede una procedura semplificata, poiché si applica la denuncia di inizio attività, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87;
l'articolo 93 del citato decreto legislativo disciplina gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori e sancisce il principio del divieto di imporre oneri ulteriori da quelli previsti dalla legge. Questa norma è stata richiamata dalla Corte costituzionale che si è pronunciata dichiarando la illegittimità di alcune norme della Regione toscana che prevedevano il pagamento dei pareri resi da Arpa in esecuzione delle disposizioni del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche (sentenza 7 luglio 20 10 n. 272). Il giudice costituzionale ha precisato che la riserva di legge contenuta nell'articolo 93 deve intendersi come riserva di legge dello Stato. Tale sentenza ha prodotto importanti conseguenze applicative in tutto il territorio dello Stato poiché quasi tutte le Regioni, attraverso propri provvedimenti legislativi, prevedevano il pagamento dei parerei resi dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Lo stesso Istituto superiore per la protezione dell'ambiente e la ricerca ambientale (Ispra) ha ufficialmente richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di «strumenti normativi idonei a definire modalità di rilascio di autorizzazioni e di svolgimento delle azioni di controllo, prevedendo espressamente oneri a carico dei soggetti richiedenti;
per le considerazioni su esposte e al fine di limitare gli oneri per gli enti territoriali coinvolti appare, pertanto, opportuno prevedere che le spese relative alle attività di accertamento da parte degli organismi competenti ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, siano a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti e siano calcolate in base ad un tariffario uniforme sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire per modificare la disciplina vigente in merito ai procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e alle procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, anche alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, nel senso di trasferire i costi delle relative attività di accertamento sui richiedenti l'autorizzazione medesima.
9/5025/49.Braga.