ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZELLER KARL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/30
presentato da
KARL ZELLER
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è volto a modificare il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
i nuovi uffici giudiziari, denominati «sezioni specializzate in materia di impresa», conservano integralmente le vecchie competenze in materia di proprietà industriale e intellettuale e delle class action cui vanno ora ad aggiungerei le cause tra soci e società, le liti sul trasferimento delle partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, le liti contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo e, non da ultimo, le decisioni sulle azioni di responsabilità e sui contratti di appalto;
si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tenendo in debito conto una più equa distribuzione sul territorio, anche in considerazione della necessità di tutela di princìpi costituzionalmente sanciti, quale quello del bilinguismo, che ha come base normativa l'articolo 6 della Costituzione;
nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano, con l'istituzione del tribunale delle imprese, tutte le competenze per le controversie di natura economico-societaria sono attribuite alla sezione del tribunale di Trento, dove i procedimenti si svolgerebbero esclusivamente in lingua italiana;
l'articolo 100 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede che «I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa»;
sebbene in ragione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», anche la provincia di Trento sarebbe tenuta a rispettare il principio del bilinguismo, la garanzia che i procedimenti giudiziari si svolgano equamente e indistintamente nelle lingue italiana e tedesca appare possibile solo in uffici giudiziari siti nel circondario di Bolzano, ove i magistrati ed i funzionari, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, vengono assunti e prestano servizio in ruoli locati solo se in possesso del prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca,

impegna il Governo

a valutare un eventuale trasferimento di competenze, per quanto concerne le vertenze demandate al nuovo tribunale delle imprese e per le questioni relative al territorio di Bolzano, al tribunale della stessa provincia, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.
9/5025/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger.