ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/03/2012
NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/29
presentato da
SIEGFRIED BRUGGER
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni argenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con il consumatore finale;
le nuove norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio, sotto pena di nullità che può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice;
la nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare;
il punto critico è nel comma 3 che individua dei termini legali per i pagamenti nelle transazioni commerciali e quantifica il tasso degli interessi dovuti per il ritardato pagamento. I termini per il versamento del corrispettivo sono di trenta giorni nella cessione di prodotti alimentari deteriorabili, e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
nell'articolo 62 non si è tenuto conto della situazione delle industrie private di trasformazione dei prodotti agroalimentari. Queste durante la campagna di raccolta devono trasformare in un lasso di tempo limitato (due/tre mesi), tutta la produzione annuale. Gli incassi delle vendite avvengono poi entro i dodici/quindici mesi successivi, quindi questo comporta la necessità di un enorme fabbisogno di finanziamento coperto, in parte con interventi bancari a breve termine, in parte anche con termini di pagamento dai fornitori fino a 120 giorni;
considerando che questa nuova normativa metterà in grave difficoltà queste industrie che si troveranno a dover pagare entro 30 giorni un'intera produzione annuale senza avere le necessarie risorse finanziarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dall'applicazione della norma i contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione.
9/5025/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller, Nicco.