ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCANDEREBECH DEODATO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/28
presentato da
DEODATO SCANDEREBECH
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;
è necessario prevedere che ovunque siano esercitate le rivendite di tabacchi sia assicurata in ogni caso l'applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;
per questi motivi è necessario che, per le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame, si intendano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il presente decreto-legge, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto è necessario esplicitare le sopracitate fonti normative per evitare che si possa intendere che il presente decreto, possibilità certamente estranea alla volontà del legislatore, abbia voluto delineare due reti di distribuzione, una sola delle quali, però (e curiosamente sarebbe proprio la rete ad oggi già esistente e quindi di già comprovata affidabilità per effetto dell'avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti concessori ed autorizzatori da parte dell'amministrazione) caratterizzata dalla necessità del rispetto di vincoli e prescrizioni puntuali non richiesti, invece, per una gamma di altri punti di distribuzione che sembrerebbero (inopinatamente) liberi da ogni prescrizione di sorta. Il che, evidentemente, non rispetta fondamentali canoni di ragionevolezza prima ancora che di uguaglianza, e pertanto merita la precisazione proposta. Analogamente, appare opportuno il richiamo al titolo normativo, ovvero l'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal presente intervento, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto;
fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.
9/5025/28.(Testo modificato nel corso della seduta) Scanderebech.