ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI ALBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/23
presentato da
ALBERTO GIORGETTI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;
tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria;
l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di mantenere saldi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso , peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);
dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo dei tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;
tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto-legge in esame;
pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;
quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;
analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal presente intervento, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;
per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del presente decreto-legge. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del presente decreto-legge, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel presente decreto-legge tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;
tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il presente decreto-legge, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del presente decreto-legge assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto-legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamenti esigenze di interesse pubblico sopra rammentate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto;
fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.
9/5025/23.(Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti, Girlanda.