ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/205

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PEPE MARIO (MISTO)
Gruppo: MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/205
presentato da
MARIO (MISTO) PEPE
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 conferma l'obbligo della copertura assicurativa per i professionisti (responsabilità civile verso terzi - RCT), introdotto dalla lettera e)) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 con decorrenza agosto 2012; la disposizione espressamente prevede che: «Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti»;
la decisione ha posto le compagnie assicurative, nella posizione di contraente forte, in quanto l'assicurazione è obbligatoria, mentre il livello del premio è libero, in ossequio alle norme comunitarie sulla concorrenza; tuttavia l'indeterminatezza delle norme e la mancanza strategia nazionale e politica di approccio al problema, diversamente da altri paesi europei, rischia di produrre conseguenze economiche crescenti ed inevitabili, che si rifletteranno sugli oneri a carico dell'utenza dei servizi professionali;
in passato, la dottrina giuridica nutriva forti perplessità sulla possibilità di estendere alle professioni liberali il sistema assicurativo della responsabilità professionale; la principale difficoltà giuridica all'inserimento della responsabilità professionale nell'architettura del meccanismo assicurativo come disciplinato dal Codice Civile era ravvisata nella nozione di sinistro rilevante ai fini dell'articolo 1917, comma 1, codice civile, con particolare riferimento all'espressione «fatto accaduto durante il periodo di assicurazione»;
giova ricordare che l'assicurazione RCT Auto è stata introdotta con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, una legge di ben 43 articoli e ciò nonostante i cittadini hanno assistito pressoché inermi all'esplosione dei costi assicurativi;
secondo le stime del CNEL i professionisti in Italia sono circa 3,5 milioni, ma il dato include anche i professionisti dipendenti; in sede di valutazione del numero dei professionisti autonomi i dati del Ministero delle finanze al 2009 parlano di circa 1.300.000 soggetti, senza considerare le strutture professionali: tale «massa di manovra» evidentemente favorisce l'adozione del regime convenzionale previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011,

impegna il Governo

ad introdurre disposizioni attuative e chiarificatrici delle disposizioni sull'obbligo dei RCT dei professionisti in particolare prevedendo che la stipula divenga obbligatoria solo a seguito della negoziazione prevista dalla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, tra Compagnie assicurativo e Consigli Nazionali o enti previdenziali (o altra associazione professionale rappresentativa).
9/5025/205.Mario Pepe (Misto).