ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/195

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOTI TOMMASO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/195
presentato da
PAOLA FRASSINETTI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, numerose disposizioni estremamente rilevanti concernenti la professione forense che, non sembrando rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici progetti di legge, consentendo così un esame adeguatamente approfondito da parte non solo della Commissione competente nel merito ma anche dell'Assemblea della Camera dei Deputati;
attesa la rilevanza costituzionale che riveste l'avvocatura, il tipo di attività di interesse pubblico che svolge, nonché la sua secolare tradizione all'interno dell'ordinamento dello Stato, sarebbe necessario introdurre norme tanto rilevanti con legge dello Stato e non con manovre d'emergenza non rispettose di quanto stabilito dalla Costituzione;
all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati vi è , da diverso tempo, un progetto di legge largamente condiviso, già approvato in Senato, contenente la riforma organica della disciplina della professione;
l'articolo 9 del decreto in esame è volto ad abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed a disciplinare il tirocinio in materia professionale;
nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali non è previsto alcun coinvolgimento dei consigli nazionali delle professioni interessate i quali potrebbero fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;
al comma 4 si prevede che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima ed adeguata all'importanza dell'opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
appare opportuno sopprimere la previsione secondo cui devono essere indicate nel preventivo le voci di costo delle singole prestazioni in quanto, fermo restando un accordo sufficientemente indicativo del valore del compenso, in taluni casi è impossibile conoscere in anticipo le singole attività che il professionista si troverà a svolgere;
l'articolo 9-bis interviene in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
il rilievo costituzionale della professione forense, unica professione espressamente menzionata nella Costituzione, impone per essa l'adozione di una disciplina specifica, pur nel quadro di quella generale prevista per la società tra professionisti, da esaminare adeguatamente in sede parlamentare;
appare necessario garantire il rispetto del principio di personalità della prestazione messo a rischio dalla forma societaria della professione forense, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, mantenere ferma la responsabilità personale dell'avvocato. A ciò si aggiunga il particolare rilievo del segreto professionale dell'avvocato che depone nel senso dell'opportunità di escludere soci non avvocati dalle società di legali in quanto questi, non essendo avvocati, non sarebbero soggetti al dovere di mantenere il segreto;
sarebbe di assoluto buon senso evitare che l'attività professionale venga diretta da soggetti esterni, interessati solamente alla remunerazione del capitale investito, onde ridurre il rischio di conflitto di interessi con il cliente e di infiltrazioni criminali;
è essenziale garantire all'avvocato, alla stessa stregua del magistrato, piena libertà e indipendenza al fine di consentire, tra l'altro, la libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti,

impegna il Governo

per i motivi descritti in premessa ed in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, a verificare la possibilità di consentire l'esercizio della professione forense solo a società costituite da soci avvocati, favorendo l'elaborazione di una specifica disciplina per le società tra avvocati e di una riforma organica della professione forense ampiamente discussa ed esaminata in Parlamento ed attuata con legge dello Stato.
9/5025/195.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Tommaso Foti, Torrisi.