ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TENAGLIA LANFRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/19
presentato da
LANFRANCO TENAGLIA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
la Commissione giustizia il 14 marzo 2012 ha espresso il parere sul provvedimento nel quale si è rilevato come:
a) il decreto-legge in esame contenga, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, disposizioni ordinamentali di estrema rilevanza rientranti nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, che, qualora fossero state inserite in specifici progetti di legge, il Parlamento avrebbe potuto esaminare in maniera sicuramente maggiormente approfondita di quanto è stato possibile fare in un procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, che peraltro si è concluso con l'apposizione della questione di fiducia sia alla Camera che al Senato;
b) sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario, modificare il decreto-legge in esame proprio in relazione ad alcune delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia, quali, ad esempio, quelle sulle sezioni specializzate in materia di impresa e sulla finanza di progetto finalizzata alla realizzazione di strutture carcerarie;
c) l'istituzione delle sezioni specializzate delle imprese in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione dovrebbe essere proceduta dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto in tal modo la conseguente redistribuzione dell'organico tra gli uffici giudiziari terrebbe conto delle esigenze delle istituende sezioni specializzate;
d) la disciplina istituiva delle sezioni specializzate presenti forti criticità sotto il profilo applicativo, in quanto non si è operata una scelta precisa sul modello ordinamentale da applicare e non si è tenuto in debito conto delle ricadute che esse avranno sul funzionamento degli uffici giudiziari in assenza di interventi legislativi volti ad adeguare l'organico e le strutture organizzative alle nuove competenze;
e) la carenza di organico potrebbe determinare la paralisi delle nuove sezioni, costringendo di fatto l'utenza a ricorrere all'arbitrato per ottenere giustizia nelle materie di competenza di tali sezioni;
f) vi siano diverse esigenze di natura organizzatoria da parte degli uffici giudiziari interessati dalla riforma in esame, in quanto alcuni, come ad esempio Roma, Milano e Napoli, attrarranno un numero circoscritto di cause con limitata necessità di adeguamenti di organico, altri vedranno un aumento di carico di lavoro al quale si potrà far fronte con modifiche delle tabelle, altri ancora, come ad esempio Venezia, Bologna e L'Aquila, avranno un aumento del carico di lavoro di entità tale da richiede un adeguamento degli organici in via legislativa, la cui possibilità viene invece espressamente negata dal comma 1-bis introdotto dal decreto in esame nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 26 giugno 2003;
g) al fine di scongiurare il rischio di quanto paventato alla lettera d), occorrerebbe che:
1) la ridistribuzione dell'organico che verrà effettuata in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia effettuata in favore in primo luogo delle Corti d'appello e dei tribunali che sono sedi delle sezioni specializzate in materia d'impresa;
2) presso la Corte di Cassazione la trattazione delle controversie sia riservata alla competenza delle sezioni specializzate sia attribuita ad una sezione civile espressamente designata nelle tabelle dell'ufficio;
3) le sezioni specializzate in materia d'impresa siano composte, in presenza di esigenze organizzative e di celere trattazione delle controversie, da un numero di giudici non inferiore a 5 e da un presidente di sezione;
4) in presenza di particolari esigenze organizzative l'assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate in materia d'impresa avvenga anche mediante una tabella infradistrettuale appositamente predisposta dal presidente della Corte d'appello con il criterio della coassegnazione, escludendo quello della supplenza;
5) nella tabella infradistrettuale di cui al punto 4) sia consentita, in presenza di esigenze organizzative e di celere definizione delle controversie, la previsione della trattazione delle cause presso i tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'appello;
6) ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate possano essere assegnati ulteriori affari connessi con le materie attribuite alla sezione, con specifico riferimento a quelle concernenti le materie societaria e fallimentare;
7) i giudici assegnati alle sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze dando la preferenza a coloro che siano stati già assegnati alla trattazione delle controversie in materia societaria, fallimentare e della proprietà industriale o abbiano maturato esperienze tali da garantire il possesso di una specifica attitudine professionale nelle materie in esame;
8) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla competenza delle predette sezioni;
9) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 2, diretto a raddoppiare, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia, ritenendo che sia ingiustificato prevedere un aggravio dei costi per accedere alla giustizia in relazione ai predetti processi;
10) prevedere l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento con sede in Bolzano e presso il tribunale di Bolzano, in attuazione del principio costituzionale del bilinguismo,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche normative, necessarie ad attuare quanto previsto nella lettera g) della premessa.
9/5025/19.Tenaglia, Ferranti.