ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CONTENTO MANLIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 21/03/2012
PANIZ MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/18
presentato da
MANLIO CONTENTO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
condivisi i rilievi al decreto-legge contenuti nel parere espresso dalla Commissione giustizia il 14 marzo 2012, ritenendo che tale decreto-legge contenga numerose disposizioni anche ordinamentali estremamente rilevanti di competenza della Commissione giustizia, che si sarebbero potute esaminare in maniera maggiormente approfondita qualora fossero state oggetto di specifici progetti di legge;
richiamate, in particolare, le condizioni contenute nel predetto parere con particolare riferimento all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, all'abolizione delle tariffe professionali, alle società tra professionisti ed al ricorso alla finanza di progetto finalizzata alla realizzazione di strutture carcerarie;
ritenuto che sarebbe stato più opportuno istituire le sezioni specializzate con una apposita legge che avrebbe dovuto contenere disposizioni volte ad adeguare l'organico di tali sezioni alle peculiari esigenze proprie di ogni territorio;
sottolineata la necessità di modificare, secondo quanto previsto nel richiamato parere, la disciplina delle sezioni specializzate prima che queste diventino operative e, quindi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
ritenuto altresì che la scelta di abrogare le tariffe non tiene conto che la ratio della disciplina vigente in materia deve essere rinvenuta nell'esigenza di parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela dei clienti, riducendo notevolmente il rischio di abusi della posizione dominante che il professionista ha nei confronti del cliente;
sottolineata l'esigenza di verificare, dopo una prima applicazione della legge, la praticabilità della previsione secondo cui devono essere indicate nel preventivo le voci di costo delle singole prestazioni in quanto è spesso impossibile conoscere in anticipo le singole attività che il professionista si troverà a svolgere;
ritenuto che sia opportuno verificare dopo una prima applicazione della legge se non sia opportuno modificare la disciplina generale in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel senso di escludere da essa la professione forense in ragione del suo rilievo costituzionale e, quindi, degli interessi coinvolti nell'esercizio tale professione;
ritenuto, più in particolare, che una specifica disciplina per le società tra professionisti appare necessaria per la professione forense, al fine di garantire il diritto di difesa dell'individuo nonché l'indipendenza dell'avvocato, in modo che l'esercizio in forma societaria della professione forense non vanifichi il principio di personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, in modo da mantenere ferma la responsabilità personale dell'avvocato, da consentire la soggezione della società professionale ad un concorrente regime di responsabilità ed al regime di deontologia specifico della professione forense;
rilevato come anche il particolare rilievo del segreto professionale dell'avvocato depone nel senso dell'opportunità di escludere soci non avvocati: il socio di investimento, infatti, non sarebbe soggetto al dovere di mantenere il segreto, né appare sufficiente, al riguardo, la formale opponibilità del segreto nei suoi confronti da parte dei soci avvocati;
ritenuto quindi che per le predette ragioni si dovrebbe consentire solamente ai soci professionisti di costituire società tra avvocati;
rilevato come la previsione, di cui all'articolo 43, comma 1, di realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri ricorrendo in via prioritaria alla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), dovrebbe essere rivista sostituendo al criterio della priorità quello della eccezionalità, chiarendo in tal modo che il ricorso alla finanza di progetto debba essere una extrema ratio con la quale far fronte a situazioni nelle quali è impossibile ricorrere agli strumenti ordinari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche normative, necessarie ad attuare quanto previsto nel parere espresso dalla Commissione giustizia il 14 marzo.
9/5025/18.Contento, Costa, Paniz, Girlanda.