ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/178

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: RIA LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
ILLUSTRAZIONE 22/03/2012
Resoconto RIA LORENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/178
presentato da
LORENZO RIA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede al comma 6 che la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi, di cui i primi sei mesi svolti, in presenza di un'apposita convenzione quadro, anche in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica e gli ulteriori sei mesi dopo la laurea specialistica;
tale norma determinerebbe, sulle professioni necessitanti di laurea specialistica, una possibile rilevante discontinuità del periodo;
peraltro, la disposizione in questione non risulta coordinata con l'obbligo previsto dalla direttiva comunitaria, e da ultimo recepita nel decreto legislativo n. 39 del 2010, dei tre anni di pratica per poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della funzione professionale di revisore legale;
alla luce di questa norma, si potrebbe quindi avere la paradossale situazione di dover sostenere ben due esami di abilitazione, il primo per la professione di Dottore Commercialista, il secondo per l'esercizio dell'attività di revisore legale, vanificando totalmente il principio dell'equipollenza previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 39 del 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare le norme relative alla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, prevedendone una durata variabile, di cui una parte svolta anche in concomitanza con il corso di studi universitari, in ragione delle specificità delle singole professioni e avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune attività professionali, come nel caso della revisione legale.
9/5025/178.Ria.