ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/175

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/175
presentato da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica con l'apertura di nuove sedi farmaceutiche tramite l'espletamento di un concorso straordinario a cui possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale con non più di 65 anni e non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino, ovvero titolari di farmacia rurale sussidiata, di farmacia soprannumeraria ovvero titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
all'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, cosiddetto «salva Italia» convertito con modificazione con legge n 214 del 2011, si prevedeva, in parte, la liberalizzazione della vendita dei farmaci ed in particolare si prevede: «la vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tutte le misure opportune per monitorare l'intera procedura fissata dall'articolo 11 del decreto, anche attraverso informative alle commissione parlamentari competenti al fine di consentire l'apertura delle nuove farmacie nei tempi stabiliti dal decreto stesso a predisporre con la massima urgenza il decreto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 al fine di consentire effettivamente la liberalizzazione della vendita dei farmaci.
9/5025/175.Miotto.