ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/171
presentato da
MARIA GRAZIA LAGANA' FORTUGNO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha ristretto drasticamente il numero dei soggetti che possono accedere al regime dei contribuenti minimi;
in particolare l'articolo 27, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;
la platea dei beneficiari del c.d. regime del «forfettone», di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) - una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro - è ridotta a coloro i quali intraprendono un'attività o l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;
la norma del citato articolo 27 prevede la riduzione della platea dei beneficiari e l'aumento del beneficio; in particolare a decorrere dal gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento in luogo del 20 per cento del regime forfettario pre-vigente;
il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile è applicato anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età, perciò, in sostanza il regime fiscale agevolato si estende fino ai trentacinque anni, anche oltre il limite temporale dei cinque anni, per chi abbia iniziato l'attività imprenditoriale in giovane età ma rimane fermo che chi intraprende un'attività o l'abbia intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, avendo più di trentacinque anni di età, potrà godere del beneficio in esame entro il limite dei cinque anni;
il nuovo regime appare particolarmente penalizzante per quei soggetti, titolari di partita Iva (artigiani, commercianti, professionisti), soprattutto giovani, esclusi per mancanza dei requisiti oggettivi dal nuovo regime di favore e che in precedenza potevano usufruire del regime forfettario che prevedeva una imposta sostitutiva unica pari al 20 per cento dell'imponibile fatturato;
il favore del precedente regime «dei minimi» introdotto dal citato articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e drasticamente modificato dal citato articolo 27 del decreto-legge 98/2011, ha permesso a moltissime piccole aziende e a molti giovani professionisti e commercianti, soprattutto al meridione, di intraprendere attività economiche senza essere penalizzati dall'eccessivo carico fiscale, creando sviluppo e occupazione e facendo emergere il lavoro nero;
la relazione tecnica allegata al provvedimento di luglio 2011 stimava che solo il 4 per cento dei soggetti che precedentemente rientravano nel regime agevolato del «forfettone» continuerebbe ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96 per cento ne rimarrebbe escluso;
la normativa nuova, invero, colpisce inevitabilmente tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali condotte da soggetti trentacinquenni o da coloro che, pur non avendo ancora compiuto i 35 anni, non possono godere delle agevolazioni fiscali per aver aperto la partita IVA prima dell'anno 2008,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, di prevedere un regime di favore per le attività commerciali, professionali e artigianali intraprese da giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.
9/5025/171.(Testo modificato nel corso della seduta) Laganà Fortugno.