ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/17
presentato da
GIULIANO CAZZOLA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali (articolo 91-bis);
l'Imposta Municipale Unica (IMU) è stata anticipata al 2012 dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
le cooperative a proprietà indivisa costituite ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, sono cooperative di abitazione di edilizia popolare ed economica i cui appartamenti di proprietà non vengono mai venduti, ma esclusivamente assegnati in godimento (locazione) ai soci mediante periodici bandi di concorso. Le modalità e la quota di iscrizione sono diverse per ogni cooperativa, ma generalmente sono cifre di modesta entità;
il socio delle cooperative a proprietà indivisa dovrà versare, nel caso di nuove costruzioni o assegnazione di appartamenti ristrutturati, una quota di apporto finanziario infruttifero, (determinata dalla differenza tra finanziamento pubblico, contributi o disponibilità della cooperativa e costo dell'intervento) che sarà scontata sulla corrisposta mensile o restituita dopo un certo periodo di tempo;
l'assegnazione degli alloggi avviene per anzianità di iscrizione, titolo che prevale anche quando vengono proposti bandi riservati ad alcune categorie sociali: coppie di giovani, sfrattati, anziani, portatori di handicap, eccetera;
la quota mensile di godimento, generalmente assai inferiore ai canoni d'affitto di mercato, è stabilita dal Consiglio di amministrazione della cooperativa;
tale forma di cooperativismo storico, sorta per lo più per offrire un alloggio a particolari categorie sociali di lavoratori, assume oggi, in un momento in cui la crisi economica rende di difficile realizzazione il progetto di acquisto della prima abitazione da parte di fasce di popolazione sempre più ampie con una sempre maggiore presenza di giovani tra i richiedenti, una nuova valenza sociale che si affianca, e supporta, il ruolo svolto dagli istituti pubblici nel reperimento e assegnazione di alloggi popolari;
in Italia il fenomeno delle cooperative a proprietà indivisa ha radici storiche soprattutto in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Ad oggi queste regioni raccolgono il maggior numero di cooperative per un totale stimato in 25.000 appartamenti tutti assegnati a nuclei familiari; statisticamente, secondo i dati forniti dalla maggiore Cooperativa (9.345 soci e 2.223 appartamenti al 21 febbraio 2012), la Cooperativa Risanamento di Bologna, i soci assegnatari sono nuclei famigliari, spesso con reddito da pensione al minimo, che per oltre il 60 per cento appartengono alle categorie degli operai, lavoratori dipendenti e pensionati e di questi ultimi oltre il 15 per cento è ultraottantenne;
per ottenere e mantenere il diritto all'abitazione per i soci delle cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di unità immobiliare da parte della Cooperativa, devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 21 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
il socio-assegnatario, obbligato alla residenza e all'impossidenza di altri beni, si configura quindi come titolare di «prima abitazione», pur non possedendola in proprietà, anche rispetto al pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) che la cooperativa è tenuta a pagare e poi ad addebitare al socio-assegnatario;
i soci assegnatari della cooperativa a proprietà indivisa subiscono, per l'effetto dell'applicazione dell'IMU, così com'è attualmente in vigore, una ingiusta penalizzazione in quanto per la cooperativa tutte le unità immobiliari possedute e assegnate ai soci in via esclusiva come prima abitazione (pur non essendone questi proprietari) risultano per la cooperativa stessa, assoggettate alla aliquota IMU dello 0,76 per cento ancor fossero considerate seconde abitazioni;
tale aspetto, in considerazione del fatto che i soci permangono assegnatari delle unità immobiliari a condizione che non posseggano altri immobili, rappresenta una penalizzazione che grava sui bilanci delle cooperative che sono obbligate al pagamento dell'IMU e che dovranno obbligatoriamente abbassare la quota di bilancio destinata alla manutenzione degli immobili per farvi fronte e, poi, sui soci assegnatari che potrebbero vedersi - per effetto della rivalsa da parte della cooperativa stessa - aumentare il canone mensile ad essi applicato, della quota corrispondente all'IMU versata per l'unità immobiliare ad essi assegnata, con il conseguente impatto economico sui nuclei familiari citati in premessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rinviare al 31 dicembre 2012 l'applicazione dell'IMU come prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soli immobili effettivamente assegnati ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, costituite ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche e integrazioni, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche e integrazioni, in attesa dell'emanazione di nuove norme in materia di Imposta Municipale Unica (IMU) volte a prevedere l'estensione del beneficio di «prima casa» per il calcolo della corrispondente imposta IMU sugli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, in virtù del ruolo sociale e di assistenza abitativa che esse svolgono nei confronti delle classi sociali esposte alla crisi economica in corso.
9/5025/17.(Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola, Girlanda.