ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/156

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/156
presentato da
GIOVANNI PALADINI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il Capo VI del provvedimento al nostro esame è specificatamente dedicato ai Servizi bancari ed assicurativi;
gli articoli di tale Capo intervengono a largo raggio sull'attività degli istituti di credito in merito, ad esempio, alla gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti dei pensionati con trattamenti fino a 1.500 euro (articolo 27), alla nullità delle clausole nei contratti bancari che prevedono commissioni (articolo 27-bis), alla cancellazione delle ipoteche perenti (articolo 27-ter), agli organi delle fondazioni bancarie (articolo 27-quater), al termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento (articolo 27-quinquies);
tra le disposizioni introdotte sono assenti alcune delle previsioni pro-concorrenziali indicate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione in merito alle proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2012;
in particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiesto di rafforzare la norma, introdotta dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta il cumulo di incarichi nel settore finanziario;
tale articolo, malgrado i suoi limiti, è comunque lo sbocco finale di un processo iniziato nel 2008 con l'indagine conoscitiva dell'autorità Antitrust sulla corporate governance di banche e assicurazioni che aveva individuato negli intrecci di consiglieri e sindaci nei CdA una «maggiore probabilità di effetti collusivi» e «una riduzione della concorrenza»;
l'Antitrust negli ultimi anni aveva ripetutamente sollevato la questione dei legami personali incrociati che danno luogo ai cosiddetti interlocking directorates in particolare con una segnalazione al Parlamento riguardante i legami personali nelle banche e nelle assicurazioni;
al riguardo ricordiamo che l'attuale articolo 36 citato (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari) prevede il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;
per imprese o gruppi concorrenti si intendono quelli tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi della legge 287 del 1990 e che operano nei medesimi «mercati di prodotto e geografici»;
decorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'articolo 36, comma 2-bis, prevede uno specifico regime di decadenza da entrambe le cariche. La decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati (dell'impresa o del gruppo) entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di novanta giorni o al momento in cui vengono a conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia di questi organi è previsto che la decadenza venga dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente. Sul punto, con la legge di conversione è stato anche definito il regime transitorio: in sede di prima applicazione l'opzione tra le cariche può essere esercitata entro centoventi giorni all'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 28 dicembre 2011, quindi entro la fine di aprile 2012 (comma 2-ter);
non è prevista una delega alle authority di settore per l'applicazione del decreto anche se è stato avviato un tavolo Banca d'Italia-Tesoro per analizzare gli ambiti di applicazione. Secondo il dettato della legge in caso di violazione del divieto è prevista - come già richiamato - la decadenza ex-lege da «entrambe le cariche» incompatibili anche se non è chiaro quale debba essere l'organo, la Banca d'Italia oppure l'Isvap, che deve decretare la decadenza;
si stanno verificando, nelle ultime settimane, forti pressioni da parte delle categorie interessate rivolte a limitare gli effetti dell'articolo 36. Assonime - ad esempio - auspica l'emanazione da parte delle autorità settoriali competenti di linee guida congiunte volte a individuare le ipotesi de minimis in cui il divieto non si applica. Secondo Assonime esiste il rischio che «un'interpretazione estensiva della nozione di gruppi concorrenti potrebbe portare a un'applicazione del divieto palesemente sproporzionata rispetto all'obiettivo di prevenire restrizioni della concorrenza nei settori del credito, assicurativi e finanziari»;
viceversa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiesto di rafforzare la norma, mediante:
1) opportuni obblighi di informativa nei confronti dei soggetti regolatori di settore;
2) nonché specificando che l'oggetto si riferisce all'insieme delle attività svolte dal gruppo;
3) ed eliminando il riferimento «analoghe» alle cariche incompatibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di rafforzare le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
9/5025/156.Paladini, Donadi, Barbato, Messina.