ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/149
presentato da
IGNAZIO MESSINA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto-legge in esame, in corso d'esame in Assemblea, prevede, nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, una riduzione tariffaria a vantaggio dell'assicurato;
l'articolo 34 del decreto-legge in esame, in corso d'esame in Assemblea, prevede l'informazione al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie;
sono già ampiamente diffuse nel mercato polizze RC Auto (circa un milione sono quelle attive con oltre 20 Compagnie) che prevedano meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo con costi anche a carico dell'assicurato ma sconti ampiamente superiori a tali costi;
il ramo Rc auto è ormai da anni caratterizzato da un ingiustificato aumento dei premi che ha portato l'Italia ad avere un livello che è in media tra i più elevati d'Europa;
il Capo VI del provvedimento al nostro esame è specificatamente dedicato ai Servizi bancari ed assicurativi;
chi si aspettava nel provvedimento al nostro esame interventi volti ad aumentarne la concorrenzialità, è rimasto sicuramente deluso. Infatti, ben quattro articoli colpiscono i comportamenti fraudolenti degli assicurati attraverso una ridefinizione del risarcimento diretto e di quello in forma specifica (articolo 29), la repressione delle frodi (articolo 30), il contrasto della contraffazione dei contrassegni (articolo 31), l'ispezione del veicolo, la scatola nera, l'attestato di rischio, la liquidazione dei danni (articolo 32), le sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti (articolo 33);
se ne desume, ad avviso dei presentatori, che le compagnie assicurative e la loro associazione nazionale, l'Ania, sono state molto convincenti, quando in Parlamento hanno affermato di essere spinte ad aumentare i premi dagli alti costi dei risarcimenti: il decreto ha fatto, infatti, propria la tesi secondo cui il livello elevato dei premi sia un problema relativo al lato della domanda;
se quello assicurativo fosse un mercato concorrenziale, dovrebbe essere nell'interesse delle imprese stesse cercare di ridurre i costi attraverso l'individuazione in house dei comportamenti fraudolenti e ciò sarebbe dovuto avvenire già nel passato, senza bisogno di un intervento legislativo. Invece, essendo quello assicurativo nel nostro Paese in un mercato oligopolistico (con comportamenti collusivi più volte sanzionati dall'Autorità antitrust) l'aumento incontrollato dei costi può essere trasferito direttamente sul prezzo;
nel mercato assicurativo italiano, infatti, si registra un'alta concentrazione, confermata dai dati del 2010 che per l'intero ramo danni mostrano una quota di mercato dei primi dieci gruppi dell'85,8 per cento e una raccolta dei premi da parte di compagnie estere che non supera il 20 per cento;
il ramo Rc auto italiano, caratterizzato da livelli elevati di premi, attrae imprese straniere. È però evidente che le stesse abbiano nella realtà preferito la vendita diretta, quella che viene effettuata online tramite web e per telefono tramite call-center;
occorre introdurre dei limiti alla cosiddetta interlocking directorship annullando la possibilità che legami troppo stretti tra chi siede nei consigli di amministrazione portino le compagnie ad adottare strategie commerciali comuni;
la necessità di un'adeguata disciplina degli interlocking directorates, emergeva da un'indagine dell'Antitrust nella quale il 71 per cento delle compagnie assicurative presentava legami costituiti da amministratori comuni con i propri concorrenti; tali imprese rappresentavano l'87 per cento dell'attivo totale del settore (Agcm, Indagine conoscitiva sulla corporate governance di banche e assicurazioni, n. 36 del 23 dicembre 2008);
non sono stati sufficienti gli effetti derivanti da provvedimenti quali l'introduzione delle agenzie plurimandatarie del decreto Bersani; né quelli che hanno favorito la diffusione del canale distributivo on-line; né l'implementazione del tanto pubblicizzato «preventivatore» dell'Isvap: l'Italia rimane un paese in cui il numero delle imprese operanti è pressoché stabile, in cui la maggior parte delle agenzie sono ancora monomandatarie e in cui le (poche) compagnie straniere non offrono polizze che prevedano premi secondo la media europea, che è di 230 euro contro i 407 dell'Italia secondo dati del Comité Européen des Assurances riferiti al 2008;
esiste in Italia ancora una preponderanza di agenzie che vendono le polizze di un'unica compagnia, senza che ci possa essere un'offerta differenziata e un corretto confronto da parte dei clienti. Proprio per questo non potrà avere alcun effetto l'articolo 35 del provvedimento al nostro esame il quale prevede che vengano presentate ai clienti almeno tre diverse proposte di compagnie assicurative non appartenenti allo stesso gruppo;
lo stesso utilizzo di contrassegni falsi è probabilmente correlato ad un altro fenomeno: l'elusione dell'obbligo di contrarre da parte delle compagnie che impongono premi insostenibili con una vera e propria discriminazione ai danni degli automobilisti che appartengono a categorie particolarmente rischiose. Infatti, la pericolosità di neopatentati e automobilisti di alcune aree del paese è ancora tutta da dimostrare;
l'Isvap, l'Autorità di vigilanza del mercato, recentemente ha emesso un provvedimento contro alcune imprese assicuratrici che chiedevano premi annuali fino a 8.500 euro (inchiesta contro 14 compagnie avviata su segnalazione nel 2010 di Adiconsum e il Salvagente). Queste imprese sono state sanzionate non per la loro eccessiva «avidità», ma per l'elusione dell'obbligo a contrarre, cioè per il fatto che quei prezzi di fatto significano che si vogliono spingere verso altre compagnie clienti troppo rischiosi, in particolare neopatentati e residenti nel Sud Italia;
le frodi sono, in realtà, a livelli molto bassi: secondo la banca dati costituita dall'Isvap, la media nazionale sarebbe molto bassa (attorno al 2-3 per cento dei risarcimenti) e non lontana dalla media europea;
il fenomeno dei premi eccessivi va collegato con un altro dato: il progressivo aumento di autovetture non assicurate. Il collegamento si trova nella teoria economica: perfino l'unica impresa operante in un mercato monopolistico deve fare i conti con la domanda di mercato e non può fissare il prezzo al di sopra di quello massimo che i consumatori sono disposti a pagare. A maggior ragione questo avviene in un mercato come quello assicurativo con caratteristiche di oligopolio;
servono dunque interventi per promuovere una sana concorrenza in un settore pressoché stabile, in cui la maggior parte delle agenzie sono ancora monomandatarie e le poche società straniere non offrono polizze con premi secondo la media europea,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di:
incentivare la diffusione del modello del «broker assicurativo» attraverso un controllo della relazione contrattuale che si instaura tra le compagnie e gli agenti che ha finora portato questi ultimi a scegliere il monomandato;
promuovere pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea assoggettando l'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni alla sola autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale e senza dovere ricevere la comunicazione dell'Isvap;
stabilire, al fine di consentire un reale ed immediato confronto tra le tariffe delle diverse polizze proposte, che nei preventivi tosi come nel testo dei contratti stessi, sia indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa, comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto;
riformare l'Autorità di vigilanza, la sua composizione e le sue funzioni, in modo da rendere effettivo il controllo sui comportamenti delle imprese e costituire un punto di riferimento per la tutela degli interessi degli assicurati;
ad adottare ogni iniziativa affinché all'assicurato venga fornita l'informazione relativa alle migliori condizioni previste con l'adesione all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti;
ad attivarsi presso le competenti Autorità affinché tale informazione venga prevista nelle forme e modi più chiari per l'assicurato;
a considerare e valutare nella fase di emanazione dei regolamenti previsti da ISVAP e Ministero dello sviluppo economico eventuali forme di gestione dei costi per i meccanismi elettronici già in uso nel mercato assicurativo.
9/5025/149.Messina, Barbato, Borghesi, Cimadoro, Paladini.