Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 22/03/2012 PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 22/03/2012 MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012 BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012 PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 21/03/2012 Resoconto PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 22/03/2012 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 21/03/2012
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012
ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge in esame interviene sul settore farmaceutico, stabilendo - tra l'altro - le modalità di accesso alla titolarità delle farmacie, i nuovi criteri per la pianta organica la dotazione minima di personale in farmacia, ecc.;
la legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 311 ha introdotto delle misure sanzionatorie a carico di farmacisti e sanitari che commettano truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale;
in particolare, il comma 1 prevede la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei confronti del farmacista titolare di farmacia privata o di direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti, che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Detta decadenza è comunque valida in caso di un danno accertato superiore a 50.000 euro;
sebbene il fenomeno rivesta carattere di eccezionalità, deve essere rilevato che la suddetta sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità, prevista dalla finanziaria 2007, in caso di condanna passata in giudicato, viene facilmente aggirata quando, prospettandosi nel corso del procedimento penale un esito negativo per l'imputato ed in previsione di una condanna, la farmacia viene ceduta in modo tale dà vanificare la portata della norma sopra citata;
al fine di evitare quanto suesposto, è quindi necessario «congelare», come provvedimento cautelare, l'autorizzazione all'esercizio della farmacia fino alla conclusione del processo, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, prevedendo che l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per il reato di truffa nei confronti del Servizio sanitario nazionale o in caso di un danno accertato superiore a 50 mila euro, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o decisione di non doversi procedere.
9/5025/142.(Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Cimadoro, Piffari, Monai, Barbato, Paladini.