ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/141

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/141
presentato da
FEDERICO PALOMBA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
preso atto che l'articolo 2, attraverso la istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, si pone l'obiettivo di ridurre i tempi di definizione delle controversie che vedono coinvolte le società;
se in linea tendenziale può dirsi di un positivo riscontro del nuovo istituto, non possono tuttavia sottacersi i dubbi emersi negli ambienti legali, per lo più ancorati al rischio che le sezioni specializzate, a organici invariati, possano trovarsi a gestire un contenzioso sempre più elevato, con la paradossale conseguenza di un allungamento dei tempi della giustizia;
sotto questo profilo, l'aumento delle competenze non potrà che aggravare il carico degli uffici, i quali finiranno per peggiorare le proprie performances. La semplice devoluzione delle controversie coinvolgenti l'impresa ad una sede giudiziaria diversa da quella ordinaria non è infatti destinata a spiegare alcuna efficacia pratica, soprattutto in punto di celerità del processo, se non accompagnata dalla previsione di un organico ad hoc, evitando che ci siano carichi di ruolo aggiuntivi per i giudici già in forza all'organico;
valutate le criticità della delineata distribuzione geografica delle sezioni specializzate in materia di impresa, riferita ai tribunali e alle corti d'appello aventi sede in capoluoghi di distretto, con conseguenze pesanti per l'utenza;
ricordato che con (articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo è stato delegato a procedere alla riorganizzazione della geografia giudiziaria, attraverso la riduzione del numero degli uffici giudiziari e la razionalizzazione dei relativi assetti territoriali;
considerato che la delega sopra richiamata prevede la possibilità di procedere alla soppressione o alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, aggiungendo ulteriori criticità in quanto queste sedi Giudiziarie hanno una funzione importante nella distribuzione della geografia giudiziaria nel territorio nazionale e la loro presenza rappresenta un rilevante valore per le comunità dove sono dislocate;
valutato che il loro accorpamento con sedi giudiziarie più grandi, lungi dal realizzare un'accelerazione del processo e la conseguente riduzione dei tempi del processo stesso, determinerebbe solo un intasamento delle sedi giudiziarie di maggiori dimensioni, anche in ragione delle difficoltà derivanti dal nuovo assetto delle sezioni specializzate in materia di impresa;
valutato che mantenere l'attuale geografia assicurerebbe un effetto deflattivo per le sedi giudiziarie di maggiori dimensioni già inflazionate;
considerato che, pur riconosciuta la necessità di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, si ritiene tuttavia necessaria una rimodulazione non traumatica degli attuali uffici giudiziari, al fine di scongiurare conseguenze che potrebbero risultare controproducenti e dannose per la tenuta del sistema giustizia e per la presenza capillare del servizio sul territorio come presidio di legalità, sicurezza e di tutela dei diritti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di conseguire gli obiettivi di risparmio tenendo conto dell'efficienza nel quadro del più ampio progetto di riordino delle circoscrizioni giudiziarie e della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, attraverso il mantenimento di quelle sedi (anche staccate) di tribunale aventi un bacino di utenza adeguato o che presentano particolarità ambientali, culturali e geografiche le quali, valutata anche la concentrazione delle competenze in capo agli stessi uffici in materia di impresa, attuino una equilibrata redistribuzione degli uffici giudiziari;
a valutare l'opportunità di affiancare alla normativa in oggetto norme processuali specifiche e misure organizzative (come l'ufficio per il processo) che ne garantiscano un impatto decisivo in termini di efficienza e di rapidità del processo.
9/5025/141.(Testo modificato nel corso della seduta) Palomba, Paladini.